Giovedì 6 luglio 2023

In vigore la legge di conversione del DL Lavoro: buste paga più alte per circa 14 milioni di lavoratori

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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E' approdata in Gazzetta Ufficiale (n. 153 del 3 luglio) la Legge di conversione del decreto n. 48/2023 (Decreto Lavoro), recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro. Il provvedimento è entrato in vigore il 4 luglio.

Con la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale scatta il taglio di 6 punti percentuali dell'aliquota contributiva a carico dei lavoratori subordinati che guadagnano fino a 35mila euro lordi annui per i periodi di paga da luglio a dicembre 2023. È, invece, di 7 punti percentuali il taglio per chi guadagna fino a 25mila euro.

"Grazie a questo intervento sosteniamo il potere di acquisto delle famiglie con il taglio del cuneo contributivo e rispondiamo, in maniera più inclusiva, con concretezza alle loro necessità. La legge si prefigge l'obiettivo di promuovere il lavoro, accompagnare le persone attraverso la formazione e sostenere le fragilità con interventi come il nuovo assegno di inclusione. Gli ultimi dati dell'Istat, che segnano un saldo positivo di 383mila occupati in più in un anno, confermano che siamo sulla strada giusta.", ha commentato il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone. "Il nostro impegno è quello di continuare a lavorare per migliorare l'incrocio fra domanda e offerta di lavoro e la qualità del lavoro, a favore di una maggiore sicurezza e di retribuzioni migliori".


Fonte: https://www.lavoro.gov.it
DOCUMENTI E SERVIZI IN EVIDENZA:
  • Atto dichiarativo di impresa familiare

    L'art. 230 bis del codice civile costituisce una norma di chiusura in quanto regola i rapporti che si vengono ad instaurare tra titolare dell'impresa e suoi collaboratori - parenti e affini - quando tra questi non sia stato configurato un diverso rapporto [quale prestazione di lavoro subordinato (art. 2094 del codice civile), società (art. 2251 del codice civile), associazione in partecipazione (art. 2549 del codice civile), o comunione di azienda (art. 177 del codice civile)].
     Ad ogni modo, quando il rapporto tra familiari risulta inquadrabile nell'ambito dell'impresa familiare, la norma prevede che qualora i collaboratori prestino la loro attività di lavoro in modo continuativo nella famiglia o nell'impresa familiare, gli stessi hanno diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato, a partecipare:

    • agli utili dell'impresa familiare;
    • ai beni acquistati con essa e agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Procuratore generale dell’impresa

    A differenza dell’institore, i semplici procuratori hanno il potere di compiere gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa, ma non sono preposti ad essa. Quindi non hanno autonomia né potere direttivo, ma mansioni esclusivamente esecutive. La gestione dell’impresa è tenuta dal titolare stesso o dall’institore, i quali si servono per porre in essere gli atti già da loro deliberati dell’opera dei procuratori, sia nell’ambito dell’intera impresa, sia in un ambito circoscritto (settore di affari). 
    La legge estende ai procuratori unicamente le norme già esaminate sulla pubblicità della procura, delle sue limitazioni e della revoca (art. 2209 c.c.).

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Ricorso avverso avviso di accertamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale

    Ricorso avverso avviso di accertamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale

    La sospensione di cui all'art. 67. D.L.n.18/2020, pari ad 85 giorni non può essere considerata operante, come confermato dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare 20.08.2020, n. 25, secondo cui "…può ritenersi ormai superata ….” in quanto lo stesso periodo (8 marzo - 31 maggio 2020) è ora ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini di decadenza disciplinata dall'articolo 157, D.L. n. 34/2020.

    a cura di: Dott. Attilio Romano

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