Il Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso 2022-2025, adottato con Decreto del 19 dicembre, è entrato in vigore il 21 dicembre 2022.
Si propone di contrastare trasversalmente il fenomeno del lavoro sommerso in tutti i settori economici interessati, attraverso uno specifico programma di attuazione che comprende attività di compliance e di vigilanza ad ampio raggio.
L'analisi del fenomeno però, spiega il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha suggerito di concentrare maggiormente l'attenzione sui settori particolarmente esposti, come quelli del lavoro domestico e dell'agricoltura.
L'intento, inoltre, è quello di "azionalizzare l'impianto sanzionatorio assicurando un equilibrio tra compliance e sanzioni in senso proprio, al fine di evitare che il ricorso al lavoro sommerso risulti conveniente per i datori di lavoro".
Il Piano nazionale tiene conto anche delle sinergie con il Tavolo Caporalato, i cui lavori sono stati prorogati sino al 3 settembre 2025.
Atto dichiarativo di impresa familiare
L'art. 230 bis del codice civile costituisce una norma di chiusura in quanto regola i rapporti che si vengono ad instaurare tra titolare dell'impresa e suoi collaboratori - parenti e affini - quando tra questi non sia stato configurato un diverso rapporto [quale prestazione di lavoro subordinato (art. 2094 del codice civile), società (art. 2251 del codice civile), associazione in partecipazione (art. 2549 del codice civile), o comunione di azienda (art. 177 del codice civile)].
Ad ogni modo, quando il rapporto tra familiari risulta inquadrabile nell'ambito dell'impresa familiare, la norma prevede che qualora i collaboratori prestino la loro attività di lavoro in modo continuativo nella famiglia o nell'impresa familiare, gli stessi hanno diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato, a partecipare:
Ricorso avverso avviso di accertamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
La sospensione di cui all'art. 67. D.L.n.18/2020, pari ad 85 giorni non può essere considerata operante, come confermato dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare 20.08.2020, n. 25, secondo cui "…può ritenersi ormai superata ….” in quanto lo stesso periodo (8 marzo - 31 maggio 2020) è ora ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini di decadenza disciplinata dall'articolo 157, D.L. n. 34/2020.
Ricorso avverso cartella di pagamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
Nell’interpretazione degli enti di riscossione, dalla lettura combinata della normativa emergenziale da Covid-19, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza, l’agente avrebbe la possibilità di procedere legittimamente alla notifica dei ruoli affidati beneficiando della proroga per tutti i carichi il cui decorso dei termini ha interessato l’annualità 2020.
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