Il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato è lo strumento nazionale per verificare che gli aiuti pubblici siano concessi nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa comunitaria, al fine di verificare il cumulo dei benefici e, nel caso degli aiuti de minimis, il superamento del massimale di aiuto concedibile previsto dall'Unione Europea.
Oltre alle funzioni di controllo, il Registro rafforza e razionalizza le funzioni di pubblicità e trasparenza relativi agli aiuti concessi, in coerenza con le previsioni comunitarie.
Il Registro è rivolto a tutte le amministrazioni pubbliche titolari di misure di aiuto in favore delle imprese e ai soggetti, anche di natura privata, incaricati della gestione di tali aiuti, per effettuare i controlli amministrativi nella fase di concessione dell'aiuto. A tal fine il Registro rilascia specifiche "visure" che riportano l'elenco dei benefici già concessi al potenziale destinatario dell'aiuto, in modo che sia verificata la possibilità o il rischio di cumulo del nuovo aiuto con quelli già concessi.
Il Registro contiene, l'elenco e i codici delle misure di aiuto vigenti nel Paese e delle concessioni effettuate dalle amministrazioni a favore delle imprese, nonché l'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione di un aiuto oggetto di decisione di recupero della Commissione europea (cosiddetta lista Deggendorf) e che quindi non possono ricevere aiuti.
Nella sezione Trasparenza degli Aiuti Individuali, accessibile a tutti, è possibile reperire tutte le informazioni sulle Misure di aiuto e sugli Aiuti individuali, purché concessi e registrati, rese pubbliche ed accessibili anche ai soggetti beneficiari.
Attraverso le diverse funzioni di ricerca (anche sulla base, ad esempio, del codice fiscale dell'impresa, della relativa denominazione, ecc.), il soggetto che intenda verificare i dati oggetto di autodichiarazione potrà operare le occorrenti interrogazioni del sistema, che restituiranno l'indicazione degli aiuti presenti nel Registro.
E' opportuno precisare che, tenuto conto della disciplina europea in materia di aiuti "de minimis", ai sensi della quale il calcolo del massimale di aiuto concedibile va riferito alla figura di "impresa unica" (come definita, tra gli altri, dall'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013), il dichiarante dovrà effettuare la ricerca in questione con riferimento a ciascuna delle imprese tra le quali sussista una o più delle relazioni che determinano la predetta qualificazione di "impresa unica".
Attenzione però perché (come precisato nella FAQ 3.3) resta in ogni caso in capo al soggetto dichiarante la responsabilità in merito alla veridicità e completezza delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 relativamente agli aiuti a titolo di "de minimis" ricevuti dall'impresa nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti, anche non presenti nel Registro.
La consultazione del Registro mette a disposizione, per ciascun aiuto ottenuto, una scheda di dettaglio con informazioni utili anche per la compilazione del quadro RS dei modelli REDDITI 2020.
Il forfaiting può essere definito come una tecnica finanziaria che permette lo smobilizzo dei crediti derivanti da operazioni di esportazione con pagamento dilazionato a medio termine.
La sua recente origine risale agli anni sessanta, quando gli operatori della Germania occidentale trovavano conveniente smobilizzare presso istituti finanziari elvetici i propri crediti da esportazioni effettuate nei paesi del blocco sovietico, garantiti da banche di Stato.
Attualmente il forfaiting è diffuso in tutto il mondo e il suo utilizzo risulta particolarmente utile nei casi di esportazioni in paesi in via di sviluppo, nei quali la vendita è quasi sempre condizionata alla concessione di dilazioni di pagamento a medio termine.
Costituzione fondo patrimoniale da parte dei coniugi
Il fondo patrimoniale è disciplinato dagli artt. 167-171 del codice civile, che lo definisce come un complesso di beni determinati che realizzano un patrimonio di destinazione.
Questo istituto è stato introdotto nell’ordinamento nazionale con la riforma del diritto di famiglia del 1975, L. 151, andando a sostituire il “patrimonio familiare”, che era disciplinato dall’art. 177 del codice civile.
Esso può essere costituito da uno o da entrambe i coniugi, o da un terzo ed è destinato dal titolare a garantire e soddisfare i bisogni della famiglia.
La soddisfazione di tali bisogni avviene attraverso i frutti, che derivano dall’impiego dei beni costituiti in fondo patrimoniale.
Attraverso questo strumento giuridico i coniugi, quindi, danno vita ad un patrimonio autonomo e separato, costituito per garantire la stabilità economica della famiglia.
Atto dichiarativo di impresa familiare
L'art. 230 bis del codice civile costituisce una norma di chiusura in quanto regola i rapporti che si vengono ad instaurare tra titolare dell'impresa e suoi collaboratori - parenti e affini - quando tra questi non sia stato configurato un diverso rapporto [quale prestazione di lavoro subordinato (art. 2094 del codice civile), società (art. 2251 del codice civile), associazione in partecipazione (art. 2549 del codice civile), o comunione di azienda (art. 177 del codice civile)].
Ad ogni modo, quando il rapporto tra familiari risulta inquadrabile nell'ambito dell'impresa familiare, la norma prevede che qualora i collaboratori prestino la loro attività di lavoro in modo continuativo nella famiglia o nell'impresa familiare, gli stessi hanno diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato, a partecipare:
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