Lunedì 13 dicembre 2021

Il FORMULARIO 2022 degli Enti del Terzo Settore: aggiornato con nuovi documenti

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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A quattro anni dall’entrata in vigore del Dlgs 117/2017 che lo ha istituito, è operativo da martedì 23 novembre 2021 il Registro Unico del Terzo settore (RUNTS).
È il Registro telematico e pubblico al quale possono iscriversi le Organizzazioni non Profit. L’ingresso nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore non è obbligatorio. Ma l’ente che vi accede ha diritto alle nuove agevolazioni fiscali previste dalla riforma del Terzo Settore e al riparto del cinque per mille dell’Irpef destinato al “volontariato”.

E' online la VERSIONE AGGIORNATA del FORMULARIO 2022 degli Enti del Terzo Settore, composto da modelli personalizzabili in formato MSWord per egli Enti del Terzo settore non ancora adeguati e adeguati al D.lgs. n. 117/2017.
Il Formulario fornisce una risposta alle esigenze del professionista chiamato sia all’adeguamento al Codice del Terzo Settore degli statuti degli enti non profit, costituiti prima del 3 agosto 2017, sia alla redazione ex novo degli stessi.
Ma non solo: Il Formulario compie un’indagine complessiva degli adempimenti legati alla vita gestionale degli enti del Terzo Settore, già adeguati alle norme del Cts.

IL FORMULARIO 2022 degli Enti del Terzo Settore, recentemente aggiornato con altre 15 formule, rappresenta un vero work in progress. Il monitoraggio si completerà entro il 10 gennaio con altre formule integrative. Già da ora rappresenta un vasto repertorio: con le sue 41 formule contempla tutte le attuali casistiche possibili.
 
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DOCUMENTI E SERVIZI IN EVIDENZA:
  • Formulario del professionista d’impresa

    Formulario del professionista d’impresa

    Il formulario del professionista d’impresa, guida, in maniera pratica ed efficace, alla stipula delle diverse tipologie di contratti, quali l’affitto d’azienda, l’agenzia, l’assicurazione e l’associazione in partecipazione per citarne alcuni. 
    L'opera raccoglie un'ampia varietà di formule relative alla gestione della vita d’impresa e, grazie al suo taglio pratico, offre un ausilio indispensabile per orientare gli operatori del settore in una materia connotata da un crescente grado di complessità per effetto dei ripetuti interventi del legislatore e delle continue elaborazioni giurisprudenziali.

    a cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l. e Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Costituzione fondo patrimoniale da parte dei coniugi

    Il fondo patrimoniale è disciplinato dagli artt. 167-171 del codice civile, che lo definisce come un complesso di beni determinati che realizzano un patrimonio di destinazione.

    Questo istituto è stato introdotto nell’ordinamento nazionale con la riforma del diritto di famiglia del 1975, L. 151, andando a sostituire il “patrimonio familiare”, che era disciplinato dall’art. 177 del codice civile.
    Esso può essere costituito da uno o da entrambe i coniugi, o da un terzo ed è destinato dal titolare a garantire e soddisfare i bisogni della famiglia.
    La soddisfazione di tali bisogni avviene attraverso i frutti, che derivano dall’impiego dei beni costituiti in fondo patrimoniale.
    Attraverso questo strumento giuridico i coniugi, quindi, danno vita ad un patrimonio autonomo e separato, costituito per garantire la stabilità economica della famiglia.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Contratto d'affitto di azienda

    L'affitto di azienda è un contratto con il quale un soggetto (locatore o concedente) consente a un terzo (affittuario) il diritto di utilizzare la propria azienda dietro il corrispettivo di un canone. 
    L'istituto è previsto dal codice civile all'art. 2562 che rinvia al precedente art. 2561 che disciplina l'usufrutto dell'azienda. 
    Pertanto sia all'affittuario che all'usufruttuario si applica la medesima disciplina. ?Il contratto di affitto può riguardare l'intera azienda, più aziende possedute dallo stesso imprenditore o un solo ramo dell'attività. Il codice prevede una serie di poteri-doveri in capo all'affittuario in maniera che questi abbia la libertà operativa per gestire l'impresa, ma nello stesso tempo tutela l'interesse del locatore affinché non sia menomata l'efficienza dell'azienda che dovrà ritornare a sua disposizione alla scadenza del contratto. 

    Pertanto l'affittuario:

    • deve operare sotto la ditta che contraddistingue l'azienda;
    • deve gestire l'azienda senza modificarne la destinazione e in modo da conservare l'efficienza dell'organizzazione e degli impianti, oltre alle normali dotazioni di scorte.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
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