Lunedì 23 novembre 2020

Il bilancio degli enti del Terzo settore: approfondimento del Consiglio e Fondazione Nazionale dei Commercialisti

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
PDF

La Fondazione ed il Consiglio Nazionale dei Commercialisti hanno pubblicato il volume "Il bilancio degli enti del Terzo settore", che fornisce una prima analisi del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 marzo 2020 su un comparto che conta 350.000 organizzazioni e 1,1 milioni di occupati.

Il volume include un'analisi delle previsioni giuridiche e contabili contenute nel "Codice del Terzo settore" e nel decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 39 (Adozione della modulistica di bilancio degli enti del Terzo settore).
Nel volume, scaricabile gratuitamente, sono forniti esempi e approfondimenti utili per il professionista e per gli studiosi della materia, in attesa dell'emanazione dei prossimi principi contabili nazionali di settore e dell'approssimarsi dell'applicazione del decreto ministeriale, la cui entrata in vigore è prevista, per gli enti del Terzo settore che hanno coincidenza tra anno solare ed esercizio amministrativo, con il 1° gennaio 2021.

Dopo una prima parte di introduzione, il volume si sviluppa in cinque capitoli:

  • Gli schemi di bilancio per gli ETS non piccoli
  • Gli schemi di bilancio per gli ETS piccoli
  • Dal piano dei conti al bilancio ( e viceversa)
  • Deposito e tempistica di approvazione
  • Il percorso a venire: dei principi contabili per gli enti del Terzo Settore.

Fonte: https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it
DOCUMENTI E SERVIZI IN EVIDENZA:
  • Costituzione fondo patrimoniale da parte dei coniugi

    Il fondo patrimoniale è disciplinato dagli artt. 167-171 del codice civile, che lo definisce come un complesso di beni determinati che realizzano un patrimonio di destinazione.

    Questo istituto è stato introdotto nell’ordinamento nazionale con la riforma del diritto di famiglia del 1975, L. 151, andando a sostituire il “patrimonio familiare”, che era disciplinato dall’art. 177 del codice civile.
    Esso può essere costituito da uno o da entrambe i coniugi, o da un terzo ed è destinato dal titolare a garantire e soddisfare i bisogni della famiglia.
    La soddisfazione di tali bisogni avviene attraverso i frutti, che derivano dall’impiego dei beni costituiti in fondo patrimoniale.
    Attraverso questo strumento giuridico i coniugi, quindi, danno vita ad un patrimonio autonomo e separato, costituito per garantire la stabilità economica della famiglia.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Contratto d'affitto di azienda

    L'affitto di azienda è un contratto con il quale un soggetto (locatore o concedente) consente a un terzo (affittuario) il diritto di utilizzare la propria azienda dietro il corrispettivo di un canone. 
    L'istituto è previsto dal codice civile all'art. 2562 che rinvia al precedente art. 2561 che disciplina l'usufrutto dell'azienda. 
    Pertanto sia all'affittuario che all'usufruttuario si applica la medesima disciplina. ?Il contratto di affitto può riguardare l'intera azienda, più aziende possedute dallo stesso imprenditore o un solo ramo dell'attività. Il codice prevede una serie di poteri-doveri in capo all'affittuario in maniera che questi abbia la libertà operativa per gestire l'impresa, ma nello stesso tempo tutela l'interesse del locatore affinché non sia menomata l'efficienza dell'azienda che dovrà ritornare a sua disposizione alla scadenza del contratto. 

    Pertanto l'affittuario:

    • deve operare sotto la ditta che contraddistingue l'azienda;
    • deve gestire l'azienda senza modificarne la destinazione e in modo da conservare l'efficienza dell'organizzazione e degli impianti, oltre alle normali dotazioni di scorte.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Procuratore generale dell’impresa

    A differenza dell’institore, i semplici procuratori hanno il potere di compiere gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa, ma non sono preposti ad essa. Quindi non hanno autonomia né potere direttivo, ma mansioni esclusivamente esecutive. La gestione dell’impresa è tenuta dal titolare stesso o dall’institore, i quali si servono per porre in essere gli atti già da loro deliberati dell’opera dei procuratori, sia nell’ambito dell’intera impresa, sia in un ambito circoscritto (settore di affari). 
    La legge estende ai procuratori unicamente le norme già esaminate sulla pubblicità della procura, delle sue limitazioni e della revoca (art. 2209 c.c.).

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis

AteneoWeb s.r.l.

AteneoWeb.com - AteneoWeb.info

Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com

C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi

SEGUICI

Social network e Canali informativi

Canali RSS