Il D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo Settore), in materia di rapporti di lavoro, contiene sia le regole del lavoro subordinato, autonomo, parasubordinato, ovvero di collaborazione coordinata continuativa, sia del “lavoro fuori mercato” che si configura in prestazioni che presuppongono l’inesistenza di un qualsiasi rapporto di lavoro con l’ente o l’associazione di appartenenza.
Nel primo caso (lavoro dipendente etc), l’attività lavorativa (svolta per le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, l’impresa sociale e/o la cooperativa sociale) ricade in una prestazione di lavoro subordinato e si applica. Inderogabilmente, la disciplina protettiva tipica e, nel secondo caso, sono importanti le disposizioni normative del Codice del Terzo Settore che si occupano delle prestazioni di lavoro dei volontari.
Abbiamo pubblicato l'ebook Terzo settore; i rapporti di lavoro nelle Associazioni di volontariato, nelle Associazioni di promozione sociale e nelle Imprese sociali, che fotografa entrambe le prestazioni accordate agli Ets, non dimenticando di tratteggiarne le caratteristiche specifiche che le contraddistinguono.
Atto dichiarativo di impresa familiare
L'art. 230 bis del codice civile costituisce una norma di chiusura in quanto regola i rapporti che si vengono ad instaurare tra titolare dell'impresa e suoi collaboratori - parenti e affini - quando tra questi non sia stato configurato un diverso rapporto [quale prestazione di lavoro subordinato (art. 2094 del codice civile), società (art. 2251 del codice civile), associazione in partecipazione (art. 2549 del codice civile), o comunione di azienda (art. 177 del codice civile)].
Ad ogni modo, quando il rapporto tra familiari risulta inquadrabile nell'ambito dell'impresa familiare, la norma prevede che qualora i collaboratori prestino la loro attività di lavoro in modo continuativo nella famiglia o nell'impresa familiare, gli stessi hanno diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato, a partecipare:
Costituzione fondo patrimoniale da parte dei coniugi
Il fondo patrimoniale è disciplinato dagli artt. 167-171 del codice civile, che lo definisce come un complesso di beni determinati che realizzano un patrimonio di destinazione.
Questo istituto è stato introdotto nell’ordinamento nazionale con la riforma del diritto di famiglia del 1975, L. 151, andando a sostituire il “patrimonio familiare”, che era disciplinato dall’art. 177 del codice civile.
Esso può essere costituito da uno o da entrambe i coniugi, o da un terzo ed è destinato dal titolare a garantire e soddisfare i bisogni della famiglia.
La soddisfazione di tali bisogni avviene attraverso i frutti, che derivano dall’impiego dei beni costituiti in fondo patrimoniale.
Attraverso questo strumento giuridico i coniugi, quindi, danno vita ad un patrimonio autonomo e separato, costituito per garantire la stabilità economica della famiglia.
Formulario del professionista d’impresa
Il formulario del professionista d’impresa, guida, in maniera pratica ed efficace, alla stipula delle diverse tipologie di contratti, quali l’affitto d’azienda, l’agenzia, l’assicurazione e l’associazione in partecipazione per citarne alcuni.
L'opera raccoglie un'ampia varietà di formule relative alla gestione della vita d’impresa e, grazie al suo taglio pratico, offre un ausilio indispensabile per orientare gli operatori del settore in una materia connotata da un crescente grado di complessità per effetto dei ripetuti interventi del legislatore e delle continue elaborazioni giurisprudenziali.
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