E' online la Guida al regime forfetario 2021, manuale interattivo sul regime agevolato di cui alla legge 190/2014.
La Nuova versione 1.0 è aggiornata al 21 gennaio 2021.
Dopo una breve introduzione e riferimenti alla normativa e prassi sul tema, il documento sviluppa i seguenti punti:
I requisiti per l'ingresso e la permanenza nel regime forfettario
La tassazione
Fatturazione e altri adempimenti fiscali
Regime forfettario e fatturazione elettronica
Il passaggio dal regime ordinario al regime forfettario
Il passaggio dal regime forfettario al regime ordinario
Il trattamento contributivo: la "riduzione" per gli artigiani e commercianti
Analisi convenienza: pro e contro
Il problema della monocommittenza e la presunzione di subordinazione
Regime forfetario: alcuni chiarimenti
Il possesso di quote/partecipazioni in soggetti di cui all'art. 5 del TUIR ed il controllo di Srl
- L'attività svolta nei confronti dei datori di lavoro attuali e precedenti
- Il limite di reddito da lavoro dipendente e assimilati
Credito d'imposta beni strumentali
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Il documento è disponibile ad un prezzo ridotto, nell'area utente alla voce "I miei aggiornamenti", per gli utenti che hanno acquistato la versione 2020.
Procuratore generale dell’impresa
A differenza dell’institore, i semplici procuratori hanno il potere di compiere gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa, ma non sono preposti ad essa. Quindi non hanno autonomia né potere direttivo, ma mansioni esclusivamente esecutive. La gestione dell’impresa è tenuta dal titolare stesso o dall’institore, i quali si servono per porre in essere gli atti già da loro deliberati dell’opera dei procuratori, sia nell’ambito dell’intera impresa, sia in un ambito circoscritto (settore di affari).
La legge estende ai procuratori unicamente le norme già esaminate sulla pubblicità della procura, delle sue limitazioni e della revoca (art. 2209 c.c.).
Assegnazione Agevolata Immobili Società. Tassazione Soci 2025
La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per le società, di assegnare e/o cedere ai soci gli immobili non strumentali per destinazione (oltre ai beni mobili registrati).
In particolare è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi precedenti) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro. In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.
Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.
Ricorso avverso cartella di pagamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
Nell’interpretazione degli enti di riscossione, dalla lettura combinata della normativa emergenziale da Covid-19, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza, l’agente avrebbe la possibilità di procedere legittimamente alla notifica dei ruoli affidati beneficiando della proroga per tutti i carichi il cui decorso dei termini ha interessato l’annualità 2020.
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