La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha pubblicato un approfondimento, dal titolo "L’emergenzialità della questione giovanile", che analizza i dati sull'occupazione giovanile nel nostro Paese che, causa pandemia, ha assunto contorni ancora più critici.
I principali effetti della crisi occupazionale sono infatti ricaduti sui giovani, se si pensa che il 58% dei lavori persi riguardano giovani con meno di 35 anni.
Dal 2011, inoltre, abbiamo perso quasi 2 milioni di occupati under 40. Questi dati, purtroppo, fanno dell’Italia il Paese con la più bassa percentuale di occupati al di sotto dei 40 anni (32% contro la media del 41% in Europa).
Nel Focus della Fondazione sono analizzati numeri, cause ed effetti del disallineamento tra domanda e offerta di lavoro che ha colpito soprattutto i "pandemials" (giovani di età compresa tra i 15 e i 24 anni), mettendo a confronto la scarsa offerta di formazione tecnica con le criticità lamentate dalle aziende in fase di reclutamento e le basse retribuzioni in ingresso dei giovani, che spesso arrivano tardi ad affacciarsi sul mercato del lavoro.
La Fondazione sottolinea quindi l'urgenza di investire nella promozione delle competenze STEM e nell’istruzione professionale per creare profili facilmente assorbibili dal mercato. Per rendere più competitive le aziende italiane e per invertire quella tendenza che vede crescere i Neet e il ricorso ai sussidi pubblici, infatti, è necessario colmare il divario che tiene distante chi cerca e chi offre lavoro.
Contratto di cessione dei diritti al brevetto
Con il "contratto di cessione" il titolare trasferisce a titolo definitivo il proprio diritto, perdendone la proprietà a favore del cessionario, di regola dietro pagamento di un prezzo.
Generalmente si ricorre alla stipulazione di contratti di cessione di tecnologie quando non si ha interesse ad essere presenti nello specifico mercato al quale si riferisce il prodotto o procedimento inventato; mentre si ricorre alla cessione di un segno distintivo quando non si intende più utilizzarlo, solitamente a seguito dell'alienazione dell'azienda alla quale il segno si riferiva.
Atto dichiarativo di impresa familiare
L'art. 230 bis del codice civile costituisce una norma di chiusura in quanto regola i rapporti che si vengono ad instaurare tra titolare dell'impresa e suoi collaboratori - parenti e affini - quando tra questi non sia stato configurato un diverso rapporto [quale prestazione di lavoro subordinato (art. 2094 del codice civile), società (art. 2251 del codice civile), associazione in partecipazione (art. 2549 del codice civile), o comunione di azienda (art. 177 del codice civile)].
Ad ogni modo, quando il rapporto tra familiari risulta inquadrabile nell'ambito dell'impresa familiare, la norma prevede che qualora i collaboratori prestino la loro attività di lavoro in modo continuativo nella famiglia o nell'impresa familiare, gli stessi hanno diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato, a partecipare:
Ricorso avverso avviso di accertamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
La sospensione di cui all'art. 67. D.L.n.18/2020, pari ad 85 giorni non può essere considerata operante, come confermato dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare 20.08.2020, n. 25, secondo cui "…può ritenersi ormai superata ….” in quanto lo stesso periodo (8 marzo - 31 maggio 2020) è ora ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini di decadenza disciplinata dall'articolo 157, D.L. n. 34/2020.
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