Lunedì 28 ottobre 2024

Gestione eventi lesivi: l'accesso al servizio anche per intermediari dei datori di lavoro e delegati

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Lo ha comunicato l'Inail, con avviso pubblicato sul proprio portale.
Dallo scorso 23 ottobre, il servizio “Gestione eventi lesivi” e i servizi dispositivi ad esso associati, sono disponibili anche agli intermediari dei datori di lavoro in gestione ordinaria IASPA, compreso il settore navigazione, e ai loro delegati, profilati nei servizi telematici rispettivamente con ruolo di mandatario del datore di lavoro e delegato del mandatario del datore di lavoro.

Attraverso il servizio sarà possibile:

  • compilare e trasmettere telematicamente le denunce di infortunio/malattia professionale;
  • visualizzare lo stato di lavorazione delle denunce e lo stato di lavorazione della pratica;
  • inviare le ulteriori informazioni utili al prosieguo dell’istruttoria e alla definizione della pratica di infortunio sul lavoro e/o malattia professionale.

Gli utenti in gestione IASPA possono accedere, autonomamente oppure a seguito di richiesta della sede Inail, ai seguenti servizi dispositivi:

  • dati retributivi per il calcolo dell’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta (lavoratore a tempo pieno);
  • dati retributivi per il calcolo dell’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta (lavoratore a tempo parziale);
  • informazioni del datore di lavoro per infortunio occorso durante lo spostamento in attualità di lavoro o in itinere (disponibile anche per gli utenti del settore navigazione).

Fonte: https://www.inail.it
DOCUMENTI E SERVIZI IN EVIDENZA:
  • Contratto di joint venture tra studi professionali

    Il contratto di joint venture si può definire nel nostro caso come un accordo in forza del quale due o più studi (o imprenditori) mettono in comune dei mezzi per collaborare e cooperare al fine di fornire una maggiore specializzazione e quindi un'assistenza al cliente più completa sotto vari aspetti (giuridico, di diritto internazionale, fiscale).
    Nell'esecuzione della propria prestazione professionale, ciascuno studio conserva autonomia e individualità, così che siamo di fronte ad un contratto associativo atipico, distinto anche dal contratto di società.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Cessione di credito

    La cessione di credito è un contratto in base al quale un soggetto (cedente) trasferisce ad un altro soggetto (cessionario o factor) tutti o parte dei crediti presenti e/o futuri, derivanti dalla propria attività imprenditoriale e vantati nei confronti di terzi.
    Il contratto richiede la consegna dei documenti da cui risulta il credito stesso, con l’ovvia conseguenza del passaggio al cessionario di tutti i diritti, compresi anche i privilegi, che accedono al credito stesso.
    Affinchè la cessione esplichi la sua efficacia, deve essere notificata al debitore ceduto. In seguito alla notifica i terzi creditori del cedente non avranno più titolo a valersi su un credito non più nella sfera di disponibilità dello stesso cedente, essendone stata trasferita la titolarità in capo al cessionario.

    La cessione di credito è anche conosciuta con il termine di derivazione inglese "Factoring" che non necessariamente che prevede la cessione del credito pura e semplice ma innanzi tutto la fornitura di una serie di servizi di gestione del credito da parte del factor (cessionario) tra cui: contabilizzazione, gestione e riscossione dei crediti. Insieme a questi servizi il contratto di factoring può contenere la garanzia dell'eventuale inadempimento dei debitori e la possibilità di finanziamenti al cedente sia attraverso la concessione di prestiti, sia attraverso il pagamento anticipato dei crediti ceduti. (Full Factoring).

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Contratto di concessione di uso di palestra

    La gestione della palestra è prioritariamente finalizzata allo svolgimento dell'attività sportiva; compatibilmente con tale utilizzo principale, il concessionario avrà facoltà di far utilizzare l'impianto per attività non sportive.
    Sono ammesse, in linea generale, le seguenti attività non sportive: incontri, convegni, mostre, concerti, attività di danza, arti marziali, esibizioni musicali.
    La programmazione dell'uso dell'impianto per altre attività non sportive verrà autorizzata, di volta in volta, se compatibile con le caratteristiche della struttura. 

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis

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