Venerdì 12 febbraio 2021

Fondo Nuove Competenze e accordo collettivo: nuove risposte da ANPAL

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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L'ANPAL informa dell'aggiornamento delle FAQ relative al Fondo nuove competenze (FNC), istituito dall'art. 88 del Decreto “Rilancio” ed attuato sulla base delle disposizioni del Decreto interministeriale del 22 ottobre 2020.

Il Fondo, ricordiamo, prevede il riconoscimento di contributi finanziari in favore dei datori di lavoro privati che abbiano stipulato entro il 31 dicembre 2020, per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, o per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori, accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro.

In particolare, sono state aggiornate le FAQ n. 18 e n. 22, inerenti l'accordo collettivo, e la n. 33, riguardante la compilazione della tabella dell'Allegato 1a e le tabelle dell'Allegato 1b, presenti nella sezione FAQ->Fondo Nuove Competenze->Presentazione domanda.

L'ANPAL precisa che, ai fini della presentazione dell'istanza, gli accordi collettivi a livello aziendale possono essere sottoscritti con efficacia erga omnes anche da una sola organizzazione sindacale, sempre che essa sia  maggiormente rappresentativa a livello aziendale.
In tutti i casi, la responsabilità sul possesso effettivo del requisito di maggiore rappresentatività resta in capo all'azienda  che presenta istanza al FNC e all’organizzazione sindacale che sottoscrive l’accordo collettivo.

ANPAL chiarisce inoltre che, considerato il periodo di emergenza sanitaria, la condivisione dell’accordo sindacale può avvenire anche a distanza, in modalità telematica, tramite e-mail che rechino il dominio dell’OO.SS. o il dominio dell'azienda con in calce il nome e il ruolo del rappresentante sindacale interno.


Fonte: https://www.anpal.gov.it
DOCUMENTI E SERVIZI IN EVIDENZA:
  • Contratto di affitto di fondo agricolo

    L’affitto agricolo è un contratto con cui il locatore si obbliga a concedere all’affittuario un’azienda o un fondo, per uso agricolo e perché ne raccolga i frutti ed i proventi, e l’affittuario si obbliga a pagargli in corrispettivo un fitto. Il fitto può consistere in denaro, in una quota dei frutti (mezzadria) o in una prestazione in natura.

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