Lunedì 31 maggio 2021

Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali: la Circolare Inps con i chiarimenti

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Con lo scopo di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, per le cause previste dalle disposizioni in materia di integrazione salariale le Organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale possono stipulare accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi ad oggetto la costituzione di Fondi di solidarietà bilaterali per i settori che non rientrano nell'ambito di applicazione della normativa in materia di integrazione salariale.

Con la Circolare n. 77 del 26 maggio 2021 l'Inps illustra la disciplina del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali, istituito dal decreto interministeriale n. 104125/2019, e fornisce le istruzioni sugli adempimenti procedurali per gli operatori delle strutture territoriali e sulle modalità di compilazione del flusso Uniemens da parte dei datori di lavoro che rientrano nell’ambito di applicazione del Fondo.

Sono beneficiari degli interventi garantiti dal Fondo i dipendenti dei datori di lavoro del settore delle attività professionali, compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante e con l’esclusione dei dirigenti.

Sono tenuti al versamento del contributo di finanziamento al Fondo di solidarietà i datori di lavoro del settore delle attività professionali, individuati dai codici ATECO riportati nella tabella di cui all’Allegato n. 2 della circolare, appartenenti a tipologie e classi dimensionali non destinatari dei trattamenti di integrazione salariale di cui al Titolo I del citato D.lgs n. 148/2015, che impiegano mediamente più di tre dipendenti.

Clicca qui per leggere la Circolare.


Fonte: https://www.inps.it
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  • Atto costitutivo di comitato

    I comitati sono organizzazioni di persone che, mediante la raccolta pubblica di fondi, intendono perseguire scopi d’interesse generale.
    La disciplina dei comitati è prevista dagli articoli 39 e seguenti del codice civile. La formula del comitato viene utilizzata qualora l’esigenza di perseguire fini di pubblica utilità sia avvertita da persone che non dispongono di mezzi patrimoniali adeguati. Costoro possono farsi promotori di una sottoscrizione pubblica e raccogliere, in questo modo, i fondi necessari per raggiungere lo scopo.
    L’articolo 39 del codice civile contiene alcuni esempi di comitati:

    • di soccorso o di beneficenza;
    • promotori di opere pubbliche;
    • monumenti;
    • esposizioni;
    • mostre;
    • festeggiamenti e simili.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Contratto di joint venture tra studi professionali

    Il contratto di joint venture si può definire nel nostro caso come un accordo in forza del quale due o più studi (o imprenditori) mettono in comune dei mezzi per collaborare e cooperare al fine di fornire una maggiore specializzazione e quindi un'assistenza al cliente più completa sotto vari aspetti (giuridico, di diritto internazionale, fiscale).
    Nell'esecuzione della propria prestazione professionale, ciascuno studio conserva autonomia e individualità, così che siamo di fronte ad un contratto associativo atipico, distinto anche dal contratto di società.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Proposta per attività di revisione legale dei conti

    Con la seguente formula il revisore legale si propone alla società interessata di avvalersi del  suo operato.

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