Con il Messaggio n. 1712 del 20 aprile 2022 l'Inps informa che il termine di scadenza, originariamente fissato per il 27 aprile, per il pagamento degli importi della contribuzione eccedente, è stato differito al 6 maggio.
L'Istituto, con precedente messaggio del 1 aprile, informava di aver concluso le attività di gestione delle domande di esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore delle imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e birra, e di aver comunicato ai datori di lavoro l’importo dell’esonero autorizzato. Fissava quindi al 27 aprile il termine per il pagamento della contribuzione eccedente.
A seguito, però, delle difficoltà a gestire le attività necessarie per versare l’importo residuo, evidenziate dagli intermediari delle imprese interessate dal provvedimento, si è reso necessario il differimento del termine, fissato appunto al 6 maggio 2022.
Non è richiesta una forma determinata né per la costituzione dell’associazione non riconosciuta, né per i singoli contratti di adesione.
Solo quando all’atto della costituzione o della singola adesione vi siano conferimenti di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari per un tempo eccedente i nove anni o per un tempo indeterminato, è obbligatoria la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata a pena di nullità (art. 1350 c.c.).
In tutti gli altri casi si può ricorrere all’atto pubblico, alla scrittura privata o anche ad un accordo verbale, purché venga espressa da più persone l’intenzione di svolgere in modo continuativo un’attività di comune interesse e di destinare a tale scopo un’organizzazione e i mezzi patrimoniali necessari.
La costituzione può essere immediata o progressiva.
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