Il "contratto di rioccupazione", istituito dal Decreto Sostegni-bis, rappresenta una nuova tipologia di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato che vuole incentivare l'inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione nella fase di ripresa delle attività dopo l'emergenza epidemiologica. Permette ai datori di lavoro privati (con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico) che abbiano effettuato nuove assunzioni mediante il contratto di rioccupazione nel periodo tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021, di beneficiare dell'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali dovuti.
Con la Circolare n. 115 del 2 agosto 2021 l'Inps fornisce, a riguardo, le prime indicazioni relative all'ambito di applicazione dell'esonero. Con successovi messaggio l'Istituto fornire chiarimenti relativi alla procedura di richiesta dell'esonero, disponibile dal prossimo settembre.
Contratto di joint venture tra studi professionali
Il contratto di joint venture si può definire nel nostro caso come un accordo in forza del quale due o più studi (o imprenditori) mettono in comune dei mezzi per collaborare e cooperare al fine di fornire una maggiore specializzazione e quindi un'assistenza al cliente più completa sotto vari aspetti (giuridico, di diritto internazionale, fiscale).
Nell'esecuzione della propria prestazione professionale, ciascuno studio conserva autonomia e individualità, così che siamo di fronte ad un contratto associativo atipico, distinto anche dal contratto di società.
Con il contratto estimatorio (art. 1556 c.c.) una parte consegna una o più cose mobili all'altra e questa si obbliga a pagare il prezzo, salvo che restituisca le cose nel termine stabilito. Il contratto estimatorio è molto utilizzato dai commercianti che, non conoscendo in anticipo quale sarà l'interesse dei consumatori per un determinato bene, possono in tal modo restituire al fornitore la merce rimasta invenduta senza pagarne il relativo prezzo.
La diffida ad adempiere è una dichiarazione scritta con cui si intima al gestore o venditore il rispetto del contratto entro un congruo termine (non inferiore a 15 giorni), con espressa avvertenza che in caso contrario il contratto si intenderà senz'altro risolto.
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