Con notizia pubblicata sul proprio portale l'ENPACL comunica che, a partire dal mese di ottobre 2024, l’Istituto applicherà il trattamento fiscale e le detrazioni indicate dal Casellario Centrale dei Pensionati INPS, avviando l’attività di conguaglio per le mensilità precedenti dell’anno corrente.
L'Istituto di previdenza chiarisce che il rimborso sarà operato con la prima mensilità utile, mentre il recupero sarà effettuato in presenza di importo complessivo superiore a 30 euro, mediante rate dal mese di inizio conguaglio sino alla mensilità di febbraio dell’anno successivo.
L'ENPACL ha già provveduto all'invio delle relative comunicazioni ai soggetti interessati, tramite e-mail o con posta prioritaria.
Nel caso in cui, la tipologia di detrazioni applicata non corrispondesse a quella desiderata o attesa, l'Istituto suggerisce di inoltrare richiesta di variazione delle detrazioni a ENPACL o ad altro ente previdenziale presso il quale si risulti titolare di pensione.
Le variazioni richieste saranno effettive solo ad avvenuta elaborazione da parte del Casellario Centrale Pensionati INPS.
Atto dichiarativo di impresa familiare
L'art. 230 bis del codice civile costituisce una norma di chiusura in quanto regola i rapporti che si vengono ad instaurare tra titolare dell'impresa e suoi collaboratori - parenti e affini - quando tra questi non sia stato configurato un diverso rapporto [quale prestazione di lavoro subordinato (art. 2094 del codice civile), società (art. 2251 del codice civile), associazione in partecipazione (art. 2549 del codice civile), o comunione di azienda (art. 177 del codice civile)].
Ad ogni modo, quando il rapporto tra familiari risulta inquadrabile nell'ambito dell'impresa familiare, la norma prevede che qualora i collaboratori prestino la loro attività di lavoro in modo continuativo nella famiglia o nell'impresa familiare, gli stessi hanno diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato, a partecipare:
Ricorso avverso avviso di accertamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
La sospensione di cui all'art. 67. D.L.n.18/2020, pari ad 85 giorni non può essere considerata operante, come confermato dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare 20.08.2020, n. 25, secondo cui "…può ritenersi ormai superata ….” in quanto lo stesso periodo (8 marzo - 31 maggio 2020) è ora ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini di decadenza disciplinata dall'articolo 157, D.L. n. 34/2020.
Ricorso avverso cartella di pagamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
Nell’interpretazione degli enti di riscossione, dalla lettura combinata della normativa emergenziale da Covid-19, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza, l’agente avrebbe la possibilità di procedere legittimamente alla notifica dei ruoli affidati beneficiando della proroga per tutti i carichi il cui decorso dei termini ha interessato l’annualità 2020.
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