Ad integrazione delle disposizioni illustrate dalla circolare INPS 31 maggio 2020, n. 68 l'Istituto, con il messaggio n. 2327 del 4 giugno 2020 fornisce chiarimenti in merito alla presentazione, da parte di datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, o cittadini stranieri in possesso del titolo di soggiorno, della domanda per l'emersione di un rapporto di lavoro subordinato irregolare con cittadini italiani o comunitari.
L'Inps, in particolare, chiarisce i limiti reddituali del datore di lavoro che si intendono riferiti al nucleo familiare della persona che presenta l'istanza, in caso di istanza di emersione di un lavoratore addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare o all'assistenza alla persona.
Nel messaggio sono inoltre riportate le istruzioni per la compilazione del modello F24 relativo al versamento dei contributi forfettari previsti dall'articolo 103, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto "Rilancio"), utili al datore di lavoro che, nella domanda, deve dichiarare di aver provveduto al pagamento del contributo forfettario di 500 euro e indicare la data del pagamento.
La domanda, ricorda l'Istituto, deve essere presentata esclusivamente tramite l'apposito servizio online, dal 1° giugno al 15 luglio 2020.
Atto dichiarativo di impresa familiare
L'art. 230 bis del codice civile costituisce una norma di chiusura in quanto regola i rapporti che si vengono ad instaurare tra titolare dell'impresa e suoi collaboratori - parenti e affini - quando tra questi non sia stato configurato un diverso rapporto [quale prestazione di lavoro subordinato (art. 2094 del codice civile), società (art. 2251 del codice civile), associazione in partecipazione (art. 2549 del codice civile), o comunione di azienda (art. 177 del codice civile)].
Ad ogni modo, quando il rapporto tra familiari risulta inquadrabile nell'ambito dell'impresa familiare, la norma prevede che qualora i collaboratori prestino la loro attività di lavoro in modo continuativo nella famiglia o nell'impresa familiare, gli stessi hanno diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato, a partecipare:
Ricorsi per decadenza dei termini: avviso di accertamento e cartella di pagamento
Due modelli di ricorso utili a eccepire la decadenza del potere impositivo e di riscossione dell’amministrazione finanziaria, nei casi di notifica tardiva di avvisi di accertamento e cartelle di pagamento, anche alla luce della normativa emergenziale COVID-19.
Ricorso avverso avviso di accertamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
La sospensione di cui all'art. 67. D.L.n.18/2020, pari ad 85 giorni non può essere considerata operante, come confermato dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare 20.08.2020, n. 25, secondo cui "…può ritenersi ormai superata ….” in quanto lo stesso periodo (8 marzo - 31 maggio 2020) è ora ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini di decadenza disciplinata dall'articolo 157, D.L. n. 34/2020.
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