A decorrere dal prossimo 10 maggio 2021, nell'area riservata del sito dell'Agenzia Entrate, sarà disponibile la "dichiarazione precompilata" delle persone fisiche:
già contenete una serie di dati quali: spese sanitarie , spese universitarie, spese funebri, premi assicurativi, contributi previdenziali, bonifici per interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica, oltre naturalmente i redditi percepiti comunicati dai sostituti di imposta quali lavoro dipendente, pensioni, redditi occasionali e redditi diversi.
In particolare la precompilata riepiloga i dati trasmessi da soggetti terzi obbligati per i seguenti redditi:
e per i seguenti oneri detraibili o deducibili:
Ai fini della elaborazione della dichiarazione precompilata vengono considerati anche i dati relativi alle spese da ripartire su diverse annualità desumibili dalla dichiarazione presentata dal contribuente per l'anno precedente.
Per accedere alla precompilata è necessario essere in possesso di:
Per molti contribuenti non è possibile sfruttare appieno le potenzialità previste dal sistema, ma l'accesso ai dati contenuti nella dichiarazione precompilata è comunque molto importante per un corretto monitoraggio dei dati fiscalmente rilevanti già in possesso dell'Agenzia Entrate.
La quietanza è una dichiarazione scritta con la quale il soggetto attivo di un rapporto obbligatorio (creditore) afferma di aver ricevuto il pagamento essa indicato. Essa rientra nella categoria della dichiarazione di scienza con funzione di prova documentale precostituita.
La diffida ad adempiere è una dichiarazione scritta con cui si intima al gestore o venditore il rispetto del contratto entro un congruo termine (non inferiore a 15 giorni), con espressa avvertenza che in caso contrario il contratto si intenderà senz'altro risolto.
Assegnazione Agevolata Immobili Società. Tassazione Soci 2025
La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per le società, di assegnare e/o cedere ai soci gli immobili non strumentali per destinazione (oltre ai beni mobili registrati).
In particolare è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi precedenti) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro. In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.
Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.
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