A seguito di quesiti pervenuti, relativi a difficoltà interpretative dell’articolo unico della legge 319/1958, il Ministero della Giustizia (Dipartimento per gli affari di giustizia), con la Circolare del 9 gennaio 2023, ha fornito indicazioni in merito alla determinazione del contributo unificato nell'ambito delle procedure esecutive e fallimentari in materia di lavoro, previdenza e assistenza.
Il Ministero ha chiarito che le procedure esecutive, mobiliari e immobiliari, promosse in virtù di provvedimenti emessi nei giudizi per controversie individuali di lavoro (comma 1 dell'articolo unico della L n. 319/1958), sono soggette al pagamento del contributo unificato qualora le parti siano titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore a tre volte l'importo previsto dall'art. 76 del DPR n. 155/2002.
Allo stesso modo, le istanze volte alla dichiarazione di fallimento fondate su crediti per prestazioni di lavoro sono soggette al pagamento del contributo unificato qualora le parti siano titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore a tre volte l'importo previsto dall'articolo 76 del DPR n. 115/2002.
Qui il testo integrale della Circolare.
Procuratore generale dell’impresa
A differenza dell’institore, i semplici procuratori hanno il potere di compiere gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa, ma non sono preposti ad essa. Quindi non hanno autonomia né potere direttivo, ma mansioni esclusivamente esecutive. La gestione dell’impresa è tenuta dal titolare stesso o dall’institore, i quali si servono per porre in essere gli atti già da loro deliberati dell’opera dei procuratori, sia nell’ambito dell’intera impresa, sia in un ambito circoscritto (settore di affari).
La legge estende ai procuratori unicamente le norme già esaminate sulla pubblicità della procura, delle sue limitazioni e della revoca (art. 2209 c.c.).
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