Lunedì 14 giugno 2021

Datori di lavoro domestico e dichiarazione dei redditi

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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L'Associazione sindacale nazionale dei datori di lavoro domestico (Assindatcolf) ricorda ai datori di lavoro domestico, alle prese con la dichiarazione dei redditi, che il sistema delle agevolazioni attualmente in vigore consente alle famiglie che hanno alle proprie dipendenze colf, badanti e baby sitter rigorosamente in regola di portare in deduzione una parte (per un massimo di 1.549,37 euro) dei contributi versati all’Inps nella quota a carico del datore. 

Parziali detrazioni dello stipendio del lavoratore sono consentite solo a chi, con reddito annuo inferiore ai 40mila euro, abbia assunto un addetto all’assistenza di persona non autosufficiente: il 19% di 2.100 euro, per un massimo di 399 euro.


Fonte: https://assindatcolf.it
DOCUMENTI E SERVIZI IN EVIDENZA:
  • Quietanza di pagamento

    La quietanza è una dichiarazione scritta con la quale il soggetto attivo di un rapporto obbligatorio (creditore) afferma di aver ricevuto il pagamento essa indicato. Essa rientra nella categoria della dichiarazione di scienza con funzione di prova documentale precostituita.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Diffida a risarcire il danno

    La diffida ad adempiere è una dichiarazione scritta con cui si intima al gestore o venditore il rispetto del contratto entro un congruo termine (non inferiore a 15 giorni), con espressa avvertenza che in caso contrario il contratto si intenderà senz'altro risolto.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Atto dichiarativo di impresa familiare

    L'art. 230 bis del codice civile costituisce una norma di chiusura in quanto regola i rapporti che si vengono ad instaurare tra titolare dell'impresa e suoi collaboratori - parenti e affini - quando tra questi non sia stato configurato un diverso rapporto [quale prestazione di lavoro subordinato (art. 2094 del codice civile), società (art. 2251 del codice civile), associazione in partecipazione (art. 2549 del codice civile), o comunione di azienda (art. 177 del codice civile)].
     Ad ogni modo, quando il rapporto tra familiari risulta inquadrabile nell'ambito dell'impresa familiare, la norma prevede che qualora i collaboratori prestino la loro attività di lavoro in modo continuativo nella famiglia o nell'impresa familiare, gli stessi hanno diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato, a partecipare:

    • agli utili dell'impresa familiare;
    • ai beni acquistati con essa e agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis

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