Ricordiamo che il prossimo 20 novembre scade il termine per la presentazione delle domande per accedere al credito d’imposta pari al 30% della spesa sostenuta nel 2019 riconosciuto alle imprese editrici di quotidiani e periodici per l’acquisizione di servizi digitali.
Le istanze possono essere presentate dal titolare o legale rappresentante dell'impresa, esclusivamente per via telematica, tramite la procedura disponibile nell'area riservata del portale impresainungiorno.gov.it, accessibile cliccando sul link "Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria" -> "Credito imposta servizi digitali" del menù "Servizi on line", previa autenticazione via SPID, CNS o CIE.
Il Ministero ha recentemente aggiornato le FAQ sul tema, che sono disponibili a questa pagina.
Il Tax credit serizi digitali è riconosciuto in misura pari al 30% della spesa effettiva sostenuta, nell'anno precedente a quello cui si riferisce il credito d'imposta, per i seguenti servizi digitali:
E' alternativo e non cumulabile, in relazione alle stesse voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea, salvo che successive disposizioni non prevedano espressamente la cumulabilità delle agevolazioni stesse, nonché con i contributi diretti di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.
Il credito di imposta è utilizzabile unicamente in compensazione, tramite presentazione del modello F24 e con indicazione del codice tributo 6919, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari.
Questi soggetti dovranno indicare il credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di concessione dello stesso e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude l’utilizzo.
La cessione di credito è un contratto in base al quale un soggetto (cedente) trasferisce ad un altro soggetto (cessionario o factor) tutti o parte dei crediti presenti e/o futuri, derivanti dalla propria attività imprenditoriale e vantati nei confronti di terzi.
Il contratto richiede la consegna dei documenti da cui risulta il credito stesso, con l’ovvia conseguenza del passaggio al cessionario di tutti i diritti, compresi anche i privilegi, che accedono al credito stesso.
Affinchè la cessione esplichi la sua efficacia, deve essere notificata al debitore ceduto. In seguito alla notifica i terzi creditori del cedente non avranno più titolo a valersi su un credito non più nella sfera di disponibilità dello stesso cedente, essendone stata trasferita la titolarità in capo al cessionario.
La cessione di credito è anche conosciuta con il termine di derivazione inglese "Factoring" che non necessariamente che prevede la cessione del credito pura e semplice ma innanzi tutto la fornitura di una serie di servizi di gestione del credito da parte del factor (cessionario) tra cui: contabilizzazione, gestione e riscossione dei crediti. Insieme a questi servizi il contratto di factoring può contenere la garanzia dell'eventuale inadempimento dei debitori e la possibilità di finanziamenti al cedente sia attraverso la concessione di prestiti, sia attraverso il pagamento anticipato dei crediti ceduti. (Full Factoring).
Guida fiscale per servizi di coaching e altre consulenze online
I corsi online, specialmente quelli di lingua inglese, stanno diventando sempre più popolari potendo beneficiare di una platea di potenziali clienti su scala multinazionale.
La loro erogazione comporta specifiche considerazioni fiscali e IVA, soprattutto quando sono destinati a privati consumatori nell'Unione Europea (UE) diversi dall'Italia.
Crediti d’imposta Zes 2025: certificazione professionista incaricato della revisione legale
Sulla rampa di lancio le istanze per l’accesso al tax credit per il Mezzogiorno che premia gli investimenti del 2025.
La prima comunicazione deve essere inviata, direttamente dal contribuente o da un intermediario autorizzato alla trasmissione delle dichiarazioni dei redditi, dal 31 marzo al 30 maggio 2025.
AteneoWeb s.r.l.
AteneoWeb.com - AteneoWeb.info
Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com
C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi