Con Ordinanza interlocutoria n. 22985 del 21 agosto 2024 la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, nell’ambito di un giudizio di accertamento negativo dell’obbligo di restituzione dell’indennità ordinaria di disoccupazione involontaria nell’ipotesi di accertata abusiva reiterazione di contratti a termine e di condanna al pagamento dell’indennità risarcitoria ex art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010 – ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso alla Prima Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della seguente questione:
se sia venuto meno lo stato di involontaria disoccupazione nel tempo intercorrente tra la scadenza del termine del contratto e la sentenza che ne accerta l’illegittimità, quando la tutela apprestata non sia tale da assicurare, seppur ex post e a fronte di un rapporto di lavoro formalmente rispristinato ex tunc, la realizzazione della finalità di sostegno al reddito a cui è ordinariamente finalizzata l’indennità di disoccupazione involontaria, la cui natura previdenziale ha la funzione di fornire ai lavoratori e alle loro famiglie un sostegno al reddito, in attuazione della previsione dell’art. 38, comma 2, della Costituzione.
La diffida ad adempiere è una dichiarazione scritta con cui si intima al gestore o venditore il rispetto del contratto entro un congruo termine (non inferiore a 15 giorni), con espressa avvertenza che in caso contrario il contratto si intenderà senz'altro risolto.
Con il contratto estimatorio (art. 1556 c.c.) una parte consegna una o più cose mobili all'altra e questa si obbliga a pagare il prezzo, salvo che restituisca le cose nel termine stabilito. Il contratto estimatorio è molto utilizzato dai commercianti che, non conoscendo in anticipo quale sarà l'interesse dei consumatori per un determinato bene, possono in tal modo restituire al fornitore la merce rimasta invenduta senza pagarne il relativo prezzo.
Il forfaiting può essere definito come una tecnica finanziaria che permette lo smobilizzo dei crediti derivanti da operazioni di esportazione con pagamento dilazionato a medio termine.
La sua recente origine risale agli anni sessanta, quando gli operatori della Germania occidentale trovavano conveniente smobilizzare presso istituti finanziari elvetici i propri crediti da esportazioni effettuate nei paesi del blocco sovietico, garantiti da banche di Stato.
Attualmente il forfaiting è diffuso in tutto il mondo e il suo utilizzo risulta particolarmente utile nei casi di esportazioni in paesi in via di sviluppo, nei quali la vendita è quasi sempre condizionata alla concessione di dilazioni di pagamento a medio termine.
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