Con Provvedimento del 12 novembre scorso il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di domanda per richiedere il contributo a fondo perduto per i centri storici previsto dal Dl n. 104/2020 che i contribuenti potranno inviare, da mercoledì 18 novembre fino al 14 gennaio 2021, tramite i servizi telematici delle Entrate.
A partire da tale data, gli esercenti dei centri storici dei grandi centri urbani colpiti dal calo dei turisti stranieri causato dell'emergenza "Covid 19" potranno richiedere il bonus inviando la richiesta esclusivamente tramite l'apposito servizio nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" del sito internet dell'Agenzia delle entrate. L'invio può essere effettuato anche dagli intermediari delegati alla consultazione del Cassetto fiscale o al servizio di consultazione delle fatture elettroniche nel portale "Fatture e corrispettivi".
Dopo la presa in carico della richiesta l'Agenzia comunicherà, con una seconda ricevuta, la spettanza o lo scarto della stessa a seguito dei controlli formali. Il pagamento avverrà su accredito diretto nel conto corrente del beneficiario riportato nell'istanza.
Come previsto dall'art. 59 del Dl n. 104/2020 il contributo a fondo perduto spetta ai soggetti esercenti attività di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei centri storici (zone A o equivalenti) dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana ad alta presenza di turisti stranieri. Si tratta, in particolare, dei 29 comuni indicati nelle istruzioni allegate al modello per la compilazione dell'istanza.
L'importo del contributo, precisa l'Agenzia, è calcolato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 e quello del giugno 2019:
Viene garantito comunque un contributo minimo per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. In ogni caso, l'ammontare del contributo non può essere superiore a 150.000 euro.
Contratto di affitto di fondo agricolo
L’affitto agricolo è un contratto con cui il locatore si obbliga a concedere all’affittuario un’azienda o un fondo, per uso agricolo e perché ne raccolga i frutti ed i proventi, e l’affittuario si obbliga a pagargli in corrispettivo un fitto. Il fitto può consistere in denaro, in una quota dei frutti (mezzadria) o in una prestazione in natura.
Costituzione fondo patrimoniale da parte dei coniugi
Il fondo patrimoniale è disciplinato dagli artt. 167-171 del codice civile, che lo definisce come un complesso di beni determinati che realizzano un patrimonio di destinazione.
Questo istituto è stato introdotto nell’ordinamento nazionale con la riforma del diritto di famiglia del 1975, L. 151, andando a sostituire il “patrimonio familiare”, che era disciplinato dall’art. 177 del codice civile.
Esso può essere costituito da uno o da entrambe i coniugi, o da un terzo ed è destinato dal titolare a garantire e soddisfare i bisogni della famiglia.
La soddisfazione di tali bisogni avviene attraverso i frutti, che derivano dall’impiego dei beni costituiti in fondo patrimoniale.
Attraverso questo strumento giuridico i coniugi, quindi, danno vita ad un patrimonio autonomo e separato, costituito per garantire la stabilità economica della famiglia.
Ricorsi per decadenza dei termini: avviso di accertamento e cartella di pagamento
Due modelli di ricorso utili a eccepire la decadenza del potere impositivo e di riscossione dell’amministrazione finanziaria, nei casi di notifica tardiva di avvisi di accertamento e cartelle di pagamento, anche alla luce della normativa emergenziale COVID-19.
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