Con la Circolare n. 12 del 6 giugno 2022 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce chiarimenti interpretativi rispetto alle disposizioni del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e del decreto interministeriale 12 ottobre 2015, andando ad approfondire l’istituto dell’apprendistato di primo livello, anche in considerazione delle recenti Raccomandazioni del Consiglio dell’Unione Europea che hanno affidato all’apprendistato un ruolo strategico per il rafforzamento dei “sistemi di alternanza scuola–lavoro”, ispirati all’approccio work-based.
Il documento pubblicato, spiega il Ministero del Lavoro, ha lo scopo di fornire soluzioni interpretative univoche della normativa vigente, che possano favorire l’applicazione uniforme del contratto di apprendistato di primo livello su tutto il territorio nazionale, lasciando inalterata la facoltà per le Regioni e Province autonome, per gli aspetti regolatori di propria competenza, di fissare ulteriori requisiti in materia.
Alla fine del documento sono riportati i fac-simile degli allegati al D.M. 12 ottobre 2015 con i suggerimenti di possibili integrazioni.
Tali fac-simile, conclude il Ministero, non comportano una modifica a quelli allegati al D.M. 12 ottobre 2015, ma vengono riportati quali proposte adottabili dalle parti firmatarie del protocollo formativo.
Contratto di joint venture tra studi professionali
Il contratto di joint venture si può definire nel nostro caso come un accordo in forza del quale due o più studi (o imprenditori) mettono in comune dei mezzi per collaborare e cooperare al fine di fornire una maggiore specializzazione e quindi un'assistenza al cliente più completa sotto vari aspetti (giuridico, di diritto internazionale, fiscale).
Nell'esecuzione della propria prestazione professionale, ciascuno studio conserva autonomia e individualità, così che siamo di fronte ad un contratto associativo atipico, distinto anche dal contratto di società.
Con il contratto estimatorio (art. 1556 c.c.) una parte consegna una o più cose mobili all'altra e questa si obbliga a pagare il prezzo, salvo che restituisca le cose nel termine stabilito. Il contratto estimatorio è molto utilizzato dai commercianti che, non conoscendo in anticipo quale sarà l'interesse dei consumatori per un determinato bene, possono in tal modo restituire al fornitore la merce rimasta invenduta senza pagarne il relativo prezzo.
La diffida ad adempiere è una dichiarazione scritta con cui si intima al gestore o venditore il rispetto del contratto entro un congruo termine (non inferiore a 15 giorni), con espressa avvertenza che in caso contrario il contratto si intenderà senz'altro risolto.
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