E' entrato in vigore il 12 dicembre il c.d. "Collegato Lavoro" (Legge n. 203/2024), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre scorso.
Tra le disposizioni in materia di rapporto di lavoro, novità sulla durata del periodo di prova nell’ambito del rapporto di lavoro a tempo determinato e sulle comunicazioni telematiche delle prestazioni di lavoro svolte in modalità agile.
In particolare, la durata del periodo di prova nell’ambito del rapporto di lavoro a tempo determinato, fatte salve le previsioni più favorevoli della contrattazione collettiva, è fissata in 1 giorno di effettiva prestazione per ogni 15 giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro.
In ogni caso, non può essere inferiore a 2 né superiore a 15 giorni per i contratti con durata massima di 6 mesi, e non può essere inferiore a 2 e superiore a 30 giorni per quelli con durata da 6 a 12 mesi.
Relativamente alle comunicazioni telematiche delle prestazioni di lavoro svolte in modalità agile, i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di fine delle prestazioni in smart working dovranno essere comunicati entro 5 giorni dalla data di avvio del periodo.
L’evento modificativo della durata o della cessazione del periodo di lavoro svolto in modalità agile dovrà essere comunicato entro i 5 giorni successivi alla data in cui si verifica.
La quietanza è una dichiarazione scritta con la quale il soggetto attivo di un rapporto obbligatorio (creditore) afferma di aver ricevuto il pagamento essa indicato. Essa rientra nella categoria della dichiarazione di scienza con funzione di prova documentale precostituita.
Costituzione associazione temporanea d’impresa
L’associazione temporanea d’impresa si realizza attraverso un accordo di collaborazione tra due o più società per lo svolgimento congiunto di una determinata attività o di un affare complesso limitatamente al periodo necessario per il suo compimento.
L’associazione temporanea d’impresa può essere inquadrata nella joint venture contrattuale.
Atto dichiarativo di impresa familiare
L'art. 230 bis del codice civile costituisce una norma di chiusura in quanto regola i rapporti che si vengono ad instaurare tra titolare dell'impresa e suoi collaboratori - parenti e affini - quando tra questi non sia stato configurato un diverso rapporto [quale prestazione di lavoro subordinato (art. 2094 del codice civile), società (art. 2251 del codice civile), associazione in partecipazione (art. 2549 del codice civile), o comunione di azienda (art. 177 del codice civile)].
Ad ogni modo, quando il rapporto tra familiari risulta inquadrabile nell'ambito dell'impresa familiare, la norma prevede che qualora i collaboratori prestino la loro attività di lavoro in modo continuativo nella famiglia o nell'impresa familiare, gli stessi hanno diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato, a partecipare:
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