Con la circolare n. 4 del 13 gennaio 2020, l'INPS recepisce quanto disposto dall'articolo 11-ter introdotto dalla legge n. 128 del 2 novembre 2019, di conversione del D.L. n. 101 del 3 settembre 2019, riguardo l'indennizzo spettante alle aziende che hanno cessato l'attività commerciale, con riferimento ai soggetti in possesso dei requisiti d nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018.
A partire dal 3 novembre 2019 (data di entrata in vigore della legge di conversione), infatti, possono presentare domanda di indennizzo anche i soggetti che abbiano cessato definitivamente l'attività commerciale dal 1° gennaio 2017, purché, al momento della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti richiesti dalla legge:
a) più di 62 anni di età, se uomini, ovvero più di 57 anni di età, se donne;
b) iscrizione, al momento della cessazione dell'attività, per almeno 5 anni, in qualità di titolari o coadiutori, nella Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
Possono fruire dell'indennizzo coloro che esercitano:
- attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- attività commerciale su aree pubbliche, anche in forma itinerante;
- agenti e rappresentanti di commercio, che abbiano cessato definitivamente l'attività commerciale a decorrere dal 1° gennaio 2019.
Ricordiamo che, ai sensi del comma 2, dell'art. 2, del D.Lgs. n. 207/1996, l'erogazione dell'indennizzo è subordinata alle seguenti condizioni:
a) cessazione definitiva dell'attività commerciale;
b) riconsegna dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività commerciale e dell'autorizzazione per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nel caso in cui quest'ultima sia esercitata congiuntamente all'attività di commercio al minuto;
c) cancellazione del soggetto titolare dell'attività dal Registro delle imprese presso la Camera di commercio.
L'indennizzo è pari all'importo del trattamento minimo di pensione previsto per gli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni degli esercenti attività commerciali dell'INPS.
L'erogazione dell'indennizzo viene effettuata dall'INPS con le stesse modalità e cadenze previste per le prestazioni pensionistiche agli esercenti attività commerciali.
Per quanto concerne requisiti, condizioni di accesso, modalità di presentazione della domanda, importo del trattamento ed incompatibilità restano ferme le istruzioni già fornite con circolare n. 77 del 24 maggio 2019.
L'INPS precisa inoltre che le domande di indennizzo, presentate ai sensi dell'articolo 1, commi 283 e 284, della legge n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019), e rigettate dal Comitato Amministratore della Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali con l'unica motivazione che il soggetto ha cessato definitivamente l'attività in data antecedente il 1° gennaio 2019, dovranno essere riesaminate d'ufficio dalle Strutture territoriali, dandone tempestiva comunicazione agli interessati.
Le domande di indennizzo ricadenti nella fattispecie in argomento e giacenti presso le Strutture territoriali devono essere definite sulla base dei criteri esposti nella presente circolare.
Parimenti, quelle pendenti presso la Direzione centrale Pensioni - Area Contenzioso dell'AGO - in attesa di essere esaminate dal Comitato Amministratore della Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali, dovranno essere nuovamente inviate alle Strutture territoriali di competenza per valutarne l'accoglimento.
In tutte le ipotesi illustrate nel presente paragrafo, la decorrenza dell'indennizzo sarà collocata al 1° dicembre 2019, previa verifica della sussistenza dei requisiti ed il permanere delle condizioni richieste dalla legge per procedere ad un accoglimento dell'istanza.
Per scaricare il testo della circolare INPS n. 4/2020 clicca qui.
Per scaricare il testo del decreto-legge n. 101/2019 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione n. 128/2019 clicca qui.
Per scaricare il testo del D.Lgs. n. 207/1996 clicca qui.
Per scaricare il testo della circolare INPS n. 77/2019 clicca qui.
Contratto di cessione dei diritti al brevetto
Con il "contratto di cessione" il titolare trasferisce a titolo definitivo il proprio diritto, perdendone la proprietà a favore del cessionario, di regola dietro pagamento di un prezzo.
Generalmente si ricorre alla stipulazione di contratti di cessione di tecnologie quando non si ha interesse ad essere presenti nello specifico mercato al quale si riferisce il prodotto o procedimento inventato; mentre si ricorre alla cessione di un segno distintivo quando non si intende più utilizzarlo, solitamente a seguito dell'alienazione dell'azienda alla quale il segno si riferiva.
Contratto preliminare di locazione commerciale
Secondo l’art. 1571 c.c. la locazione è il contratto con il quale una parte (locatore) si obbliga a far godere all’altra (locatario o conduttore) una cosa mobile o immobile per un dato tempo verso un determinato corrispettivo (canone).
Se il contratto di locazione ha ad oggetto immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, viene comunemente definito “contratto di locazione commerciale” ed è disciplinato nel Capo II della L. n. 392/78, che ne regola, in particolare, la durata, la rinnovazione, il rilascio dell’immobile, l’aggiornamento del canone, l’indennità per perdita di avviamento, la sub locazione, la successione nel contratto, il diritto di prelazione e il diritto di riscatto.
Sono, inoltre, applicabili alla locazione commerciale gli artt. 7–11 della stessa L. n. 392/78 in tema di clausola di scioglimento in caso di alienazione, spese di registrazione, oneri accessori, assemblea dei condomini e deposito cauzionale.
La legislazione in tema di locazione commerciale è molto scarna ed è stata integrata da copiosa giurisprudenza di cui, nei limiti della presente opera, si riportano le massime rilevanti.
La cessione di credito è un contratto in base al quale un soggetto (cedente) trasferisce ad un altro soggetto (cessionario o factor) tutti o parte dei crediti presenti e/o futuri, derivanti dalla propria attività imprenditoriale e vantati nei confronti di terzi.
Il contratto richiede la consegna dei documenti da cui risulta il credito stesso, con l’ovvia conseguenza del passaggio al cessionario di tutti i diritti, compresi anche i privilegi, che accedono al credito stesso.
Affinchè la cessione esplichi la sua efficacia, deve essere notificata al debitore ceduto. In seguito alla notifica i terzi creditori del cedente non avranno più titolo a valersi su un credito non più nella sfera di disponibilità dello stesso cedente, essendone stata trasferita la titolarità in capo al cessionario.
La cessione di credito è anche conosciuta con il termine di derivazione inglese "Factoring" che non necessariamente che prevede la cessione del credito pura e semplice ma innanzi tutto la fornitura di una serie di servizi di gestione del credito da parte del factor (cessionario) tra cui: contabilizzazione, gestione e riscossione dei crediti. Insieme a questi servizi il contratto di factoring può contenere la garanzia dell'eventuale inadempimento dei debitori e la possibilità di finanziamenti al cedente sia attraverso la concessione di prestiti, sia attraverso il pagamento anticipato dei crediti ceduti. (Full Factoring).
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