Con Circolare n. 83 del 19 luglio l'Inps fornisce indicazioni operative per l'individuazione dei destinatari, le modalità di presentazione delle domande e di erogazione del Bonus psicologo 2022, il contributo previsto dall’articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge n. 228/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15/2022, introdotto per sostenere le spese di assistenza psicologica dei cittadini che, nel periodo della pandemia e della correlata crisi economica, hanno visto accrescere le condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica.
In particolare, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano possono erogare, ai soggetti che ne facciano richiesta, un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti nell'ambito dell'albo degli psicologi. Il beneficio, nella misura massima di 600 euro a persona, è parametrato all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al fine di sostenere i soggetti con un valore ISEE più basso.
La domanda per accedere al bonus potrà essere presentata esclusivamente in via telematica accedendo al servizio “Contributo sessioni psicoterapia”, tramite una delle seguenti
modalità:
Tutti i dettagli nella Circolare.
Contratto di joint venture tra studi professionali
Il contratto di joint venture si può definire nel nostro caso come un accordo in forza del quale due o più studi (o imprenditori) mettono in comune dei mezzi per collaborare e cooperare al fine di fornire una maggiore specializzazione e quindi un'assistenza al cliente più completa sotto vari aspetti (giuridico, di diritto internazionale, fiscale).
Nell'esecuzione della propria prestazione professionale, ciascuno studio conserva autonomia e individualità, così che siamo di fronte ad un contratto associativo atipico, distinto anche dal contratto di società.
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Ricorsi per decadenza dei termini: avviso di accertamento e cartella di pagamento
Due modelli di ricorso utili a eccepire la decadenza del potere impositivo e di riscossione dell’amministrazione finanziaria, nei casi di notifica tardiva di avvisi di accertamento e cartelle di pagamento, anche alla luce della normativa emergenziale COVID-19.
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