Come noto il Decreto Antifrodi ha esteso l'obbligatorietà del visto di conformità e dell'asseverazione della congruità delle spese ai Bonus diversi dal Superbonus nel caso in cui il beneficiario opti, in luogo dell'utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei redditi, per le opzioni dello sconto in fattura o della cessione del credito.
Nelle linee guida rilasciate dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 16/E del 29 novembre viene chiarito che, alla luce di quanto stabilito dagli articoli 119, comma 11, e 121, comma 1-ter, lett. a) del Decreto Rilancio, il visto di conformità per l'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito relativamente ai Bonus diversi dal Superbonus è rilasciato dagli stessi soggetti che lo rilasciano ai fini del Superbonus.
Relativamente all'attestazione della congruità delle spese l'Agenzia Entrate chiarisce invece che, tale attestazione, deve certificare la congruità della spesa sostenuta in considerazione della tipologia dei lavori come descritti sui documenti di spesa ovvero nei capitolati. Deve quindi prevedere il rispetto dei costi massimi per tipologia di intervento, in relazione ai singoli elementi che lo compongono ed al loro insieme.
L'attestazione va resa secondo le disposizioni dell'articolo 119, comma 13, lett. a), del Decreto Rilancio.
Pertanto:
Il visto di conformità non è necessario nel caso di fruizione diretta di questi Bonus nella dichiarazione dei redditi, mentre l'attestazione della congruità delle spese, laddove prevista per il rispetto degli adempimenti di cui al d.m. 6 agosto 2020 nel caso di interventi finalizzati alla riqualificazione energetica effettuati a partire dal 6 ottobre 2020, rimane necessaria anche per l'utilizzo diretto in dichiarazione della detrazione in quanto già contenuta nell'asseverazione che il tecnico abilitato è tenuto a rilasciare.
Nella Circolare viene infine chiarito che, per i Bonus diversi dal Superbonus, l'attestazione richiesta per optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito può essere rilasciata anche in assenza di uno stato di avanzamento lavori o di una dichiarazione di fine lavori, ferma restando la necessità che gli interventi siano almeno avviati, in considerazione della ratio del Decreto anti-frodi di prevenire comportamenti fraudolenti nell'utilizzo di tali agevolazioni.
Maggiori informazioni nella Circolare.
Contratto preliminare di locazione commerciale
Secondo l’art. 1571 c.c. la locazione è il contratto con il quale una parte (locatore) si obbliga a far godere all’altra (locatario o conduttore) una cosa mobile o immobile per un dato tempo verso un determinato corrispettivo (canone).
Se il contratto di locazione ha ad oggetto immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, viene comunemente definito “contratto di locazione commerciale” ed è disciplinato nel Capo II della L. n. 392/78, che ne regola, in particolare, la durata, la rinnovazione, il rilascio dell’immobile, l’aggiornamento del canone, l’indennità per perdita di avviamento, la sub locazione, la successione nel contratto, il diritto di prelazione e il diritto di riscatto.
Sono, inoltre, applicabili alla locazione commerciale gli artt. 7–11 della stessa L. n. 392/78 in tema di clausola di scioglimento in caso di alienazione, spese di registrazione, oneri accessori, assemblea dei condomini e deposito cauzionale.
La legislazione in tema di locazione commerciale è molto scarna ed è stata integrata da copiosa giurisprudenza di cui, nei limiti della presente opera, si riportano le massime rilevanti.
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