Sul sito internet del MEF (Dipartimento delle Finanze) è stato pubblicato l'aggiornamento dell'Osservatorio sulle partite Iva relativo al terzo trimestre 2020, che vede l'apertura di 104.904 nuove partite Iva, con un incremento di circa il 3% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.
Rispetto al trimestre precedente, poi, l'aumento è stato decisamente più consistente (+10,2%), e può essere interpretato come una sorta di "rimbalzo" dopo il periodo di lockdown.
Le nuove aperture di partita Iva riguardano principalmente le persone fisiche (71,1%), seguite dalle società di capitali (21,9%), dalle da società di persone (3%) e dalla quote dei "non residenti" ed "altre forme giuridiche", che rappresenta complessivamente il 4% del totale delle nuove aperture.
Come di consueto, il commercio ha registrato il maggior numero di avviamenti di partite Iva con il 21,5% del totale, seguito dalle attività professionali (15,2%) e dalle costruzioni (10,1%).
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Atto dichiarativo di impresa familiare
L'art. 230 bis del codice civile costituisce una norma di chiusura in quanto regola i rapporti che si vengono ad instaurare tra titolare dell'impresa e suoi collaboratori - parenti e affini - quando tra questi non sia stato configurato un diverso rapporto [quale prestazione di lavoro subordinato (art. 2094 del codice civile), società (art. 2251 del codice civile), associazione in partecipazione (art. 2549 del codice civile), o comunione di azienda (art. 177 del codice civile)].
Ad ogni modo, quando il rapporto tra familiari risulta inquadrabile nell'ambito dell'impresa familiare, la norma prevede che qualora i collaboratori prestino la loro attività di lavoro in modo continuativo nella famiglia o nell'impresa familiare, gli stessi hanno diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato, a partecipare:
Ricorso avverso avviso di accertamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
La sospensione di cui all'art. 67. D.L.n.18/2020, pari ad 85 giorni non può essere considerata operante, come confermato dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare 20.08.2020, n. 25, secondo cui "…può ritenersi ormai superata ….” in quanto lo stesso periodo (8 marzo - 31 maggio 2020) è ora ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini di decadenza disciplinata dall'articolo 157, D.L. n. 34/2020.
Ricorso avverso cartella di pagamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
Nell’interpretazione degli enti di riscossione, dalla lettura combinata della normativa emergenziale da Covid-19, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza, l’agente avrebbe la possibilità di procedere legittimamente alla notifica dei ruoli affidati beneficiando della proroga per tutti i carichi il cui decorso dei termini ha interessato l’annualità 2020.
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