Con il Messaggio n. 1860 del 10 maggio 2021 l'Inps fornisce, alle aziende con dipendenti e alle aziende committenti obbligate al versamento dei contributi alla Gestione Separata, le istruzioni operative per la sospensione e per la ripresa dei versamenti contributivi.
Con precedente Circolare l'Istituto aveva fornito indicazioni sulla sospensione di tali adempimenti, prevista dalla legge di bilancio 2021 per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive.
In particolare, la sospensione riguarda i termini degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021.
Gli adempimenti e i versamenti dei contributi sospesi (compresi quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori) dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 30 maggio 2021. La ripresa dei versamenti potrà avvenire anche tramite rateizzazione, fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, con il versamento della prima rata entro lo stesso termine del 30 maggio 2021.
Contratto di concessione di uso di palestra
La gestione della palestra è prioritariamente finalizzata allo svolgimento dell'attività sportiva; compatibilmente con tale utilizzo principale, il concessionario avrà facoltà di far utilizzare l'impianto per attività non sportive.
Sono ammesse, in linea generale, le seguenti attività non sportive: incontri, convegni, mostre, concerti, attività di danza, arti marziali, esibizioni musicali.
La programmazione dell'uso dell'impianto per altre attività non sportive verrà autorizzata, di volta in volta, se compatibile con le caratteristiche della struttura.
Assegnazione Agevolata Immobili Società. Tassazione Soci 2025
La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per le società, di assegnare e/o cedere ai soci gli immobili non strumentali per destinazione (oltre ai beni mobili registrati).
In particolare è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi precedenti) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro. In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.
Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.
Ricorso avverso avviso di accertamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
La sospensione di cui all'art. 67. D.L.n.18/2020, pari ad 85 giorni non può essere considerata operante, come confermato dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare 20.08.2020, n. 25, secondo cui "…può ritenersi ormai superata ….” in quanto lo stesso periodo (8 marzo - 31 maggio 2020) è ora ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini di decadenza disciplinata dall'articolo 157, D.L. n. 34/2020.
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