Venerdì 4 marzo 2022

Assegno unico: gli effetti sulla disciplina dell'ANF e assegni familiari a partire dal 1 marzo

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Con la Circolare n. 34 del 28 febbraio l'Inps fornisce le prime istruzioni in relazione agli effetti che l'introduzione dell'Assegno unico produce sulla disciplina dell’Assegno per il Nucleo Familiare e degli assegni familiari.

L'Istituto comunica che, a partire dal 1° marzo 2022:

  • non saranno più riconosciute le prestazioni di Assegno per il nucleo familiare (ANF) e di Assegni familiari (AF), riferite ai nuclei familiari con figli e orfanili per i quali subentra la tutela dell’Assegno unico;
  • continueranno ad essere riconosciute le prestazioni di Assegno per il nucleo familiare (ANF) e di Assegni familiari (AF) riferite a nuclei familiari composti unicamente dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti, di età inferiore a diciotto anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.

Di conseguenza, dopo il 1° marzo 2022, qualora nel nucleo familiare sia presente almeno un figlio a carico con età inferiore ai ventuno anni, ovvero un figlio a carico con disabilità, senza limiti di età, per il quale si ha diritto all’Assegno unico, non si potrà richiedere l’Assegno per il nucleo familiare.
Al compimento del ventunesimo anno di età dei figli, qualora non disabili, per i quali si ha diritto all’Assegno unico, si potrà presentare domanda per la prestazione ANF o AF ma esclusivamente per soggetti diversi dai figli, quali il coniuge o eventuali sorelle, fratelli o nipoti nelle previste condizioni di diritto a prestazioni ANF o AF.

Nella Circolare anche una tabella di sintesi sulle nuove disposizioni. 


Fonte: https://www.inps.it
DOCUMENTI E SERVIZI IN EVIDENZA:
  • Atto dichiarativo di impresa familiare

    L'art. 230 bis del codice civile costituisce una norma di chiusura in quanto regola i rapporti che si vengono ad instaurare tra titolare dell'impresa e suoi collaboratori - parenti e affini - quando tra questi non sia stato configurato un diverso rapporto [quale prestazione di lavoro subordinato (art. 2094 del codice civile), società (art. 2251 del codice civile), associazione in partecipazione (art. 2549 del codice civile), o comunione di azienda (art. 177 del codice civile)].
     Ad ogni modo, quando il rapporto tra familiari risulta inquadrabile nell'ambito dell'impresa familiare, la norma prevede che qualora i collaboratori prestino la loro attività di lavoro in modo continuativo nella famiglia o nell'impresa familiare, gli stessi hanno diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato, a partecipare:

    • agli utili dell'impresa familiare;
    • ai beni acquistati con essa e agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Costituzione fondo patrimoniale da parte dei coniugi

    Il fondo patrimoniale è disciplinato dagli artt. 167-171 del codice civile, che lo definisce come un complesso di beni determinati che realizzano un patrimonio di destinazione.

    Questo istituto è stato introdotto nell’ordinamento nazionale con la riforma del diritto di famiglia del 1975, L. 151, andando a sostituire il “patrimonio familiare”, che era disciplinato dall’art. 177 del codice civile.
    Esso può essere costituito da uno o da entrambe i coniugi, o da un terzo ed è destinato dal titolare a garantire e soddisfare i bisogni della famiglia.
    La soddisfazione di tali bisogni avviene attraverso i frutti, che derivano dall’impiego dei beni costituiti in fondo patrimoniale.
    Attraverso questo strumento giuridico i coniugi, quindi, danno vita ad un patrimonio autonomo e separato, costituito per garantire la stabilità economica della famiglia.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • AUDIT-TOOLS: lo strumento elettronico per gestire la revisione legale. Versione 2025

    AUDIT-TOOLS: lo strumento elettronico per gestire la revisione legale. Versione 2025

    Questa nuova versione di AUDIT-TOOLS, utile per la revisione dei bilanci 2024, raccoglie il testimone dalle versioni precedenti e, in un unico “tool”, gli strumenti minimi necessari per l’impostazione del lavoro di revisione sia per il revisore individuale che, da questa versione, per il sindaco e il collegio sindacale.

    Attraverso Excel, il software consente di gestire in locale la revisione seguendo una metodologia collaudata del Dott. Antonio Cavaliere.
    Ogni carta di lavoro (già referenziata) potrà, a scelta dell’utente, essere stampata ed archiviata oppure salvata in locale in formato elettronico.

    a cura di: Studio Dott. Antonio Cavaliere

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