Con la Circolare n. 28 del 17 febbraio 2021 l'Inps ha fornito istruzioni per la gestione delle domande relative ai trattamenti di integrazione salariale previsti dalla Legge di Bilancio 2021. Con riferimento al requisito occupazionale dei datori di lavoro richiedenti le prestazioni (media superiore ai 5 addetti nel semestre precedente), per le aziende rientranti nel campo di applicazione del Fondo di integrazione salariale (FIS) e dei Fondi di solidarietà bilaterali che prevedono tale requisito, è stato sostenuto che, ai fini dell’accesso al trattamento richiesto, trova applicazione la speciale disciplina prevista dall’articolo 19, comma 5, del DL n. 18/2020, in base alla quale l’assegno ordinario è concesso anche ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 addetti nel semestre precedente la data di inizio del periodo di sospensione.
Con il Messaggio n. 769 del 23 febbraio 2021 l'Inps chiarisce che, detta condizione, riguarda esclusivamente le domande proposte da datori di lavoro che non hanno precedentemente richiesto l’accesso all’assegno ordinario. Viceversa, per i datori di lavoro che hanno già richiesto l’accesso all’assegno ordinario, rimangono valide le indicazioni fornite in precedenza, secondo cui per la valutazione delle richieste di assegno ordinario per periodi che presentino o meno soluzione di continuità, si potrà tenere conto del requisito occupazionale posseduto dal datore di lavoro al momento della definizione della prima domanda. Resta comunque possibile, per i datori di lavoro, richiedere un riesame degli eventuali provvedimenti di reiezione adottati dalla Struttura territoriale.
Contratto di affitto di fondo agricolo
L’affitto agricolo è un contratto con cui il locatore si obbliga a concedere all’affittuario un’azienda o un fondo, per uso agricolo e perché ne raccolga i frutti ed i proventi, e l’affittuario si obbliga a pagargli in corrispettivo un fitto. Il fitto può consistere in denaro, in una quota dei frutti (mezzadria) o in una prestazione in natura.
Costituzione fondo patrimoniale da parte dei coniugi
Il fondo patrimoniale è disciplinato dagli artt. 167-171 del codice civile, che lo definisce come un complesso di beni determinati che realizzano un patrimonio di destinazione.
Questo istituto è stato introdotto nell’ordinamento nazionale con la riforma del diritto di famiglia del 1975, L. 151, andando a sostituire il “patrimonio familiare”, che era disciplinato dall’art. 177 del codice civile.
Esso può essere costituito da uno o da entrambe i coniugi, o da un terzo ed è destinato dal titolare a garantire e soddisfare i bisogni della famiglia.
La soddisfazione di tali bisogni avviene attraverso i frutti, che derivano dall’impiego dei beni costituiti in fondo patrimoniale.
Attraverso questo strumento giuridico i coniugi, quindi, danno vita ad un patrimonio autonomo e separato, costituito per garantire la stabilità economica della famiglia.
Ricorsi per decadenza dei termini: avviso di accertamento e cartella di pagamento
Due modelli di ricorso utili a eccepire la decadenza del potere impositivo e di riscossione dell’amministrazione finanziaria, nei casi di notifica tardiva di avvisi di accertamento e cartelle di pagamento, anche alla luce della normativa emergenziale COVID-19.
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