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Martedì 26 settembre 2023

Adempimenti in pratica per la tutela dei minori in ambito sportivo

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Le associazioni e società sportive diiettantistiche (Asd/Ssd), dal 1 luglio 2023 sono tenute ad introdurre all’interno delle loro strutture una nuova figura chiave per la protezione dei minori, denominata “Responsabile della tutela dei minori”. Questo ruolo è stato creato per prevenire e contrastare ogni forma di abuso o violenza, garantendo al contempo l’integrità fisica e morale dei giovani atleti.

Questo ruolo rientra in un quadro legislativo di più ampio respiro che obbliga le Asd/Ssd a richiedere il certificato penale dal casellario giudiziale per tutti i lavoratori sportivi (prima esonerati quanto percettori esclusivamente dei c.d. compensi sportivi) che hanno un contatto diretto e regolare con i minori, al fine di verificare l’assenza di condanne o precedenti (così come previsto dall’articolo 2 del Dlgs. 39/2014). Questo provvedimento serve a combattere fenomeni come la pornografia minorile, l’abuso e lo sfruttamento dei minori.

Il Dlgs. 39/2023 ex articolo 16 ha, invece, previsto l’obbligo per le Federazioni sportive nazionali di redigere precise linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione. Lo stesso articolo 16, del Dlgs. 39/2023 prevede poi il conseguente OBBLIGO per le associazioni e le società sportive affiliate di predisporre (o aggiornare se il sodalizio ne era già dotato) i modelli organizzativi conformandosi alle linee guida emanate dalla propria Federazione.

A tal uopo, abbiamo redatto una check list sui nuovi adempimenti a tutela dei minori, a cui sono tenute le Asd e Ssd. Il tutto corredato da alcune tipologie di formule da utilizzare. CLICCA QUI.

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DOCUMENTI E SERVIZI IN EVIDENZA:
  • Contratto d'affitto di azienda

    L'affitto di azienda è un contratto con il quale un soggetto (locatore o concedente) consente a un terzo (affittuario) il diritto di utilizzare la propria azienda dietro il corrispettivo di un canone. 
    L'istituto è previsto dal codice civile all'art. 2562 che rinvia al precedente art. 2561 che disciplina l'usufrutto dell'azienda. 
    Pertanto sia all'affittuario che all'usufruttuario si applica la medesima disciplina. ?Il contratto di affitto può riguardare l'intera azienda, più aziende possedute dallo stesso imprenditore o un solo ramo dell'attività. Il codice prevede una serie di poteri-doveri in capo all'affittuario in maniera che questi abbia la libertà operativa per gestire l'impresa, ma nello stesso tempo tutela l'interesse del locatore affinché non sia menomata l'efficienza dell'azienda che dovrà ritornare a sua disposizione alla scadenza del contratto. 

    Pertanto l'affittuario:

    • deve operare sotto la ditta che contraddistingue l'azienda;
    • deve gestire l'azienda senza modificarne la destinazione e in modo da conservare l'efficienza dell'organizzazione e degli impianti, oltre alle normali dotazioni di scorte.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Costituzione fondo patrimoniale da parte dei coniugi

    Il fondo patrimoniale è disciplinato dagli artt. 167-171 del codice civile, che lo definisce come un complesso di beni determinati che realizzano un patrimonio di destinazione.

    Questo istituto è stato introdotto nell’ordinamento nazionale con la riforma del diritto di famiglia del 1975, L. 151, andando a sostituire il “patrimonio familiare”, che era disciplinato dall’art. 177 del codice civile.
    Esso può essere costituito da uno o da entrambe i coniugi, o da un terzo ed è destinato dal titolare a garantire e soddisfare i bisogni della famiglia.
    La soddisfazione di tali bisogni avviene attraverso i frutti, che derivano dall’impiego dei beni costituiti in fondo patrimoniale.
    Attraverso questo strumento giuridico i coniugi, quindi, danno vita ad un patrimonio autonomo e separato, costituito per garantire la stabilità economica della famiglia.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Cessione di credito

    La cessione di credito è un contratto in base al quale un soggetto (cedente) trasferisce ad un altro soggetto (cessionario o factor) tutti o parte dei crediti presenti e/o futuri, derivanti dalla propria attività imprenditoriale e vantati nei confronti di terzi.
    Il contratto richiede la consegna dei documenti da cui risulta il credito stesso, con l’ovvia conseguenza del passaggio al cessionario di tutti i diritti, compresi anche i privilegi, che accedono al credito stesso.
    Affinchè la cessione esplichi la sua efficacia, deve essere notificata al debitore ceduto. In seguito alla notifica i terzi creditori del cedente non avranno più titolo a valersi su un credito non più nella sfera di disponibilità dello stesso cedente, essendone stata trasferita la titolarità in capo al cessionario.

    La cessione di credito è anche conosciuta con il termine di derivazione inglese "Factoring" che non necessariamente che prevede la cessione del credito pura e semplice ma innanzi tutto la fornitura di una serie di servizi di gestione del credito da parte del factor (cessionario) tra cui: contabilizzazione, gestione e riscossione dei crediti. Insieme a questi servizi il contratto di factoring può contenere la garanzia dell'eventuale inadempimento dei debitori e la possibilità di finanziamenti al cedente sia attraverso la concessione di prestiti, sia attraverso il pagamento anticipato dei crediti ceduti. (Full Factoring).

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
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