L’opposizione agli atti esecutivi avverso l'atto di pignoramento viziato per omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento va proposta davanti al giudice tributario.
Nel caso affrontato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 6155 del 05.03.2021 sono state decise due questioni: la prima relativa alla notifica della cartella di pagamento e la seconda relativa alla competenza a decidere sulla opposizione agli atti esecutivi quando viene contestata la validità della notifica dell’atto prodromico al pignoramento.
Nel caso di specie la Commissione regionale aveva ritenuto affetta da nullità insanabile la notifica delle cartelle, ai sensi dell'art. 160, cod. proc. civ., a causa del fatto che nella copia della cartella consegnata dal concessionario della riscossione alla società appellante non era indicata la data della consegna.
L'Agenzia ha proposto ricorso la cassazione avverso la sentenza della CTR.
La Corte di Cassazione con la predetta ordinanza ha accolto il ricorso dell’Amministrazione Finanziaria, in quanto la declaratoria, da parte della CTR, della nullità insanabile della notifica eseguita direttamente dal concessionario della riscossione mediante consegna della cartella al destinatario (o ad altro soggetto addetto all'azienda), collide con il principio di diritto stabilito dalla stessa Sezione tributaria (Cass. Sez. 5, Sentenza 04/07/2014, n. 15327), cui viene data continuità, per il quale: «L'omessa apposizione, da parte dell'ufficiale giudiziario, della relazione di notificazione anche sulla copia consegnata al destinatario, integra, in mancanza di contestazioni circa l'effettuazione della notificazione come indicata nella detta relazione, una mera irregolarità, non essendo la nullità prevista in modo espresso dalla legge e non difettando un requisito di forma indispensabile per il raggiungimento dello scopo, che si consegue con il portare a conoscenza dell'interessato la "vocatio in ius" per il tramite indefettibile dell'ufficiale giudiziario.» (conformi: nn. 2527/2006, 4993/2008, 8245/2019 in motivazione).
Veniva poi censurata da parte dell’altro soggetto coinvolto, Equitalia, la sentenza impugnata per avere affermato la giurisdizione tributaria sebbene la causa abbia ad oggetto atti esecutivi, ossia atti di espropriazione forzata, devoluti alla cognizione del giudice ordinario, in funzione di giudice dell'esecuzione.
La Cassazione ha ritenuto tale motivo non fondato, ravvisando la sussistenza della giurisdizione del giudice tributario, conformemente al consolidato indirizzo di legittimità, affermato da Cass. Sez. U.05/06/2017, n. 13913 (e in precedenza da Cass. Sez. U. 05/07/2011, n. 14667; conf.: Cass. 11/05/2018, n. 11481; 28/06/2018, n. 17126), per il quale: «In materia di esecuzione forzata tributaria, l'opposizione agli atti esecutivi avverso l'atto di pignoramento asseritamente viziato per omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento (o di altro atto prodromico al pignoramento), è ammissibile e va proposta - ai sensi degli artt. 2, comma 1, e 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell'art. 57 del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 617 c.p.c. - davanti al giudice tributario, risolvendosi nell'impugnazione del primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario.»
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La quietanza è una dichiarazione scritta con la quale il soggetto attivo di un rapporto obbligatorio (creditore) afferma di aver ricevuto il pagamento essa indicato. Essa rientra nella categoria della dichiarazione di scienza con funzione di prova documentale precostituita.
La cessione di credito è un contratto in base al quale un soggetto (cedente) trasferisce ad un altro soggetto (cessionario o factor) tutti o parte dei crediti presenti e/o futuri, derivanti dalla propria attività imprenditoriale e vantati nei confronti di terzi.
Il contratto richiede la consegna dei documenti da cui risulta il credito stesso, con l’ovvia conseguenza del passaggio al cessionario di tutti i diritti, compresi anche i privilegi, che accedono al credito stesso.
Affinchè la cessione esplichi la sua efficacia, deve essere notificata al debitore ceduto. In seguito alla notifica i terzi creditori del cedente non avranno più titolo a valersi su un credito non più nella sfera di disponibilità dello stesso cedente, essendone stata trasferita la titolarità in capo al cessionario.
La cessione di credito è anche conosciuta con il termine di derivazione inglese "Factoring" che non necessariamente che prevede la cessione del credito pura e semplice ma innanzi tutto la fornitura di una serie di servizi di gestione del credito da parte del factor (cessionario) tra cui: contabilizzazione, gestione e riscossione dei crediti. Insieme a questi servizi il contratto di factoring può contenere la garanzia dell'eventuale inadempimento dei debitori e la possibilità di finanziamenti al cedente sia attraverso la concessione di prestiti, sia attraverso il pagamento anticipato dei crediti ceduti. (Full Factoring).
Il forfaiting può essere definito come una tecnica finanziaria che permette lo smobilizzo dei crediti derivanti da operazioni di esportazione con pagamento dilazionato a medio termine.
La sua recente origine risale agli anni sessanta, quando gli operatori della Germania occidentale trovavano conveniente smobilizzare presso istituti finanziari elvetici i propri crediti da esportazioni effettuate nei paesi del blocco sovietico, garantiti da banche di Stato.
Attualmente il forfaiting è diffuso in tutto il mondo e il suo utilizzo risulta particolarmente utile nei casi di esportazioni in paesi in via di sviluppo, nei quali la vendita è quasi sempre condizionata alla concessione di dilazioni di pagamento a medio termine.
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