Venerdì 14 luglio 2023

Utilizzo dati spese sanitarie nella precomopilata: le modalità non cambiano

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Con Provvedimento dell'11 luglio l'Agenzia delle Entrate informa che, per l’utilizzo 
da parte degli infermieri pediatrici iscritti nell’apposito Albo, dei dati delle spese sanitarie comunicate a partire dall’anno d’imposta 2023 ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, si applicano le stesse disposizioni previste dai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 115304 del 6 maggio 2019, n. 1432437 del 23 dicembre 2019, n. 329676.

Dopo l'approvazione da parte del Garante per la protezione dei dati personali, consultato all’atto della predisposizione del provvedimento, l'Agenzia conferma quindi le modalità tecniche di utilizzo dei dati già previste per gli altri soggetti tenuti all’adempimento dai sopra citati provvedimenti.

Confermata anche la medesima disciplina prevista dal provvedimento n. 115304/2019, in merito:

  • alle modalità di accesso ai dati aggregati;
  • alla consultazione dei dati di dettaglio da parte del contribuente;
  • all’opposizione dell’assistito a rendere disponibili gli stessi dati all’Agenzia delle entrate;
  • alla registrazione delle operazioni di trattamento degli accessi;
  • alla conservazione dei dati per le finalità di controllo. 

Confermate, infine, e le disposizioni in tema di tracciabilità delle spese sanitarie previste dal provvedimento n. 329676 del 16 ottobre 2020.


Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it
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  • Contratto preliminare di locazione commerciale

    Secondo l’art. 1571 c.c. la locazione è il contratto con il quale una parte (locatore) si obbliga a far godere all’altra (locatario o conduttore) una cosa mobile o immobile per un dato tempo verso un determinato corrispettivo (canone).

    Se il contratto di locazione ha ad oggetto immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, viene comunemente definito “contratto di locazione commerciale” ed è disciplinato nel Capo II della L. n. 392/78, che ne regola, in particolare, la durata, la rinnovazione, il rilascio dell’immobile, l’aggiornamento del canone, l’indennità per perdita di avviamento, la sub locazione, la successione nel contratto, il diritto di prelazione e il diritto di riscatto. 
    Sono, inoltre, applicabili alla locazione commerciale gli artt. 7–11 della stessa L. n. 392/78 in tema di clausola di scioglimento in caso di alienazione, spese di registrazione, oneri accessori, assemblea dei condomini e deposito cauzionale.
    La legislazione in tema di locazione commerciale è molto scarna ed è stata integrata da copiosa giurisprudenza di cui, nei limiti della presente opera, si riportano le massime rilevanti.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
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