Giovedì 13 ottobre 2022

Tax credit sistemi di accumulo in impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili: domande da marzo 2023

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
PDF

Con Provvedimento dell'11 ottobre 2022 l'Agenzia delle Entrate definisce modalità, termini di presentazione e contenuto dell'istanza per il riconoscimento del credito d’imposta per le spese sostenute nel 2022 relative all'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili.
Con lo stesso Provvedimento viene approvato il modello per la richiesta del credito d'imposta e le relative istruzioni di compilazione.

Parliamo del credito d'imposta istituito dalla Legge di bilancio 2022 (art. 1, comma 812, della legge 30 dicembre 2021, n. 234) in favore delle persone fisiche che, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, sostengono spese documentate relative all’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto.

L'istanza deve essere inviata nella finestra temporale che va dal 1° marzo 2023 al 30 marzo 2023, esclusivamente con modalità telematiche utilizzando il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni.
Entro 5 giorni dalla presentazione dell'istanza viene rilasciata, nell'area riservata del sito delle Entrate del soggetto che l'ha presentata, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.

Clicca qui per leggere il Provvedimento.


Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it
DOCUMENTI E SERVIZI IN EVIDENZA:
  • Assegnazione Agevolata Immobili Società. Tassazione Soci 2025

    Assegnazione Agevolata Immobili Società. Tassazione Soci 2025

    La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per le società, di assegnare e/o cedere ai soci gli immobili non strumentali per destinazione (oltre ai beni mobili registrati).
    In particolare è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi precedenti) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro. In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.
    Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali
  • Procuratore generale dell’impresa

    A differenza dell’institore, i semplici procuratori hanno il potere di compiere gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa, ma non sono preposti ad essa. Quindi non hanno autonomia né potere direttivo, ma mansioni esclusivamente esecutive. La gestione dell’impresa è tenuta dal titolare stesso o dall’institore, i quali si servono per porre in essere gli atti già da loro deliberati dell’opera dei procuratori, sia nell’ambito dell’intera impresa, sia in un ambito circoscritto (settore di affari). 
    La legge estende ai procuratori unicamente le norme già esaminate sulla pubblicità della procura, delle sue limitazioni e della revoca (art. 2209 c.c.).

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Modello di ricorso tributario 2025 che tiene conto di gran parte delle modifiche emergenti sia nello Statuto dei diritti del contribuente sia nel D.lgs n 546/1992

    Modello di ricorso tributario 2025 che tiene conto di gran parte delle modifiche emergenti sia nello Statuto dei diritti del contribuente sia nel D.lgs n 546/1992

    La redazione di un ricorso tributario, oggi più che mai, richiede un'attenzione particolare alle continue evoluzioni normative, giurisprudenziali e dottrinali. La riforma della giustizia tributaria, entrata in vigore in diverse fasi tra fine 2022 e inizio 2024, ha trasformato profondamente il panorama.
    In questo scenario, la preparazione di un ricorso tributario oggi richiede una formazione costante e una grande attenzione ai dettagli procedurali e sostanziali, alla luce di una giustizia tributaria in profonda trasformazione. Un Professionista aggiornato sulle ultime novità può fare la differenza nella gestione efficace del contenzioso e nella stesura di un ricorso solido.

    a cura di: Studio Dott. Alvise Bullo

AteneoWeb s.r.l.

AteneoWeb.com - AteneoWeb.info

Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com

C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi

SEGUICI

Social network e Canali informativi

Canali RSS