Venerdì 17 febbraio 2023

Spese sanitarie nella precompilata: più tempo per l'invio

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Con Provvedimento del 15 febbraio 2023 l'Agenzia Entrate ha disposto proroga dei termini per la comunicazione al Sistema Tessera Sanitaria e per l’utilizzo dei dati delle spese sanitarie ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata 2023. 

Entro il 22 febbraio 2023:

  • gli operatori tenuti alla trasmissione dei dati delle spese sanitarie possono inviare le informazioni relative al secondo semestre del 2022;
  • gli ottici dovranno inviare al Sistema Tessera Sanitaria i dati relativi all’anno 2022.

Lo slittamento si è reso necessario a causa delle difficoltà espresse da alcune associazioni di categoria, ed è finalizzato ad acquisire informazioni il più possibile complete ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata 2023.

Per effetto delle suddette proroghe viene posticipato anche il termine entro il quale i contribuenti potranno trasmettere il modello per esercitare l’opposizione all’utilizzo dei dati sanitari all’Agenzia delle entrate ai fini dell'elaborazione della dichiarazione precompilata.
Questi i nuovi termini di scadenza:

  • fino al 22 febbraio 2023 con riferimento ai dati aggregati relativi ad una o più tipologie di spesa, tramite comunicazione l'Ag. Entrate;
  • dal 3 marzo 2023 al 30 marzo 2023 in relazione ad ogni singola voce di spesa, accedendo all’area autenticata del sito web del Sistema Tessera Sanitaria (www.sistemats.it).

Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it
DOCUMENTI E SERVIZI IN EVIDENZA:
  • Quietanza di pagamento

    La quietanza è una dichiarazione scritta con la quale il soggetto attivo di un rapporto obbligatorio (creditore) afferma di aver ricevuto il pagamento essa indicato. Essa rientra nella categoria della dichiarazione di scienza con funzione di prova documentale precostituita.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Diffida a risarcire il danno

    La diffida ad adempiere è una dichiarazione scritta con cui si intima al gestore o venditore il rispetto del contratto entro un congruo termine (non inferiore a 15 giorni), con espressa avvertenza che in caso contrario il contratto si intenderà senz'altro risolto.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Contratto preliminare di locazione commerciale

    Secondo l’art. 1571 c.c. la locazione è il contratto con il quale una parte (locatore) si obbliga a far godere all’altra (locatario o conduttore) una cosa mobile o immobile per un dato tempo verso un determinato corrispettivo (canone).

    Se il contratto di locazione ha ad oggetto immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, viene comunemente definito “contratto di locazione commerciale” ed è disciplinato nel Capo II della L. n. 392/78, che ne regola, in particolare, la durata, la rinnovazione, il rilascio dell’immobile, l’aggiornamento del canone, l’indennità per perdita di avviamento, la sub locazione, la successione nel contratto, il diritto di prelazione e il diritto di riscatto. 
    Sono, inoltre, applicabili alla locazione commerciale gli artt. 7–11 della stessa L. n. 392/78 in tema di clausola di scioglimento in caso di alienazione, spese di registrazione, oneri accessori, assemblea dei condomini e deposito cauzionale.
    La legislazione in tema di locazione commerciale è molto scarna ed è stata integrata da copiosa giurisprudenza di cui, nei limiti della presente opera, si riportano le massime rilevanti.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis

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