Mercoledì 4 agosto 2021

Spese fisioterapia detraibili anche con pagamenti in contanti se in strutture pubbliche o private accreditate al SSN

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Le spese sostenute per interventi di fisioterapia, intese come spese di assistenza specifica sostenute per l'assistenza infermieristica e riabilitativa, rientrano tra le spese sanitarie detraibili nella dichiarazione dei redditi.

Ma sono detraibili anche se il pagamento della fattura avviene in contanti?
L'Agenzia delle Entrate, in una risposta fornita sulla propria rivista telematica FiscoOggi ricorda che se il pagamento è effettuato in contanti, la detrazione può essere richiesta solo se le prestazioni sanitarie sono state eseguite in strutture pubbliche, oppure in strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.
Altrimenti è necessario utilizzare sistemi di pagamento "tracciabili", che possono essere attestati, da parte di chi percepisce le somme e che ha effettuato la prestazione, anche con annotazione in fattura (ricevuta fiscale o documento commerciale).


Fonte: https://www.fiscooggi.it
DOCUMENTI E SERVIZI IN EVIDENZA:
  • Quietanza di pagamento

    La quietanza è una dichiarazione scritta con la quale il soggetto attivo di un rapporto obbligatorio (creditore) afferma di aver ricevuto il pagamento essa indicato. Essa rientra nella categoria della dichiarazione di scienza con funzione di prova documentale precostituita.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Diffida a risarcire il danno

    La diffida ad adempiere è una dichiarazione scritta con cui si intima al gestore o venditore il rispetto del contratto entro un congruo termine (non inferiore a 15 giorni), con espressa avvertenza che in caso contrario il contratto si intenderà senz'altro risolto.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Assegnazione Agevolata Immobili Società. Tassazione Soci 2025

    Assegnazione Agevolata Immobili Società. Tassazione Soci 2025

    La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per le società, di assegnare e/o cedere ai soci gli immobili non strumentali per destinazione (oltre ai beni mobili registrati).
    In particolare è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi precedenti) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro. In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.
    Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali

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