Lunedì 17 aprile 2023

Sottopasso pedonale per accesso agli impianti sciistici: niente Iva agevolata se l'intervento non è in funzione del centro abitato

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Con la Risposta ad interpello n. 292 dell'11 aprile l'Agenzia delle Entrate si e espressa in merito alla corretta aliquota Iva da applicare alla realizzazione di un sottopasso pedonale posto a servizio di impianti sciistici.

L'Agenzia ricorda inizialmente che, ai fini dell'applicazione dell'aliquota Iva agevolata nella misura del 10%, le opere devono risultare realizzate in funzione di un centro abitato o comunque poste al servizio di un tessuto urbano
Dunque, dato che la realizzazione del sottopasso pedonale a servizio degli impianti sciistici, benché configuri un intervento "ex novo", è finalizzata a garantire un collegamento tra i parcheggi e il punto di accesso agli impianti sciistici, con accesso alla stazione degli impianti di risalita senza attraversamento stradale, l'intervento non è riconducibile tra le opere di urbanizzazione che beneficiano dell'aliquota Iva ridotta.


Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it
DOCUMENTI E SERVIZI IN EVIDENZA:
  • Atto costitutivo di comitato

    I comitati sono organizzazioni di persone che, mediante la raccolta pubblica di fondi, intendono perseguire scopi d’interesse generale.
    La disciplina dei comitati è prevista dagli articoli 39 e seguenti del codice civile. La formula del comitato viene utilizzata qualora l’esigenza di perseguire fini di pubblica utilità sia avvertita da persone che non dispongono di mezzi patrimoniali adeguati. Costoro possono farsi promotori di una sottoscrizione pubblica e raccogliere, in questo modo, i fondi necessari per raggiungere lo scopo.
    L’articolo 39 del codice civile contiene alcuni esempi di comitati:

    • di soccorso o di beneficenza;
    • promotori di opere pubbliche;
    • monumenti;
    • esposizioni;
    • mostre;
    • festeggiamenti e simili.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Assegnazione Agevolata Immobili Società. Tassazione Soci 2025

    Assegnazione Agevolata Immobili Società. Tassazione Soci 2025

    La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per le società, di assegnare e/o cedere ai soci gli immobili non strumentali per destinazione (oltre ai beni mobili registrati).
    In particolare è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi precedenti) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro. In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.
    Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali
  • Assegnazioni, Cessioni, Estromissioni agevolate immobili società e imprese individuali 2025: pacchetto software in Cloud

    Assegnazioni, Cessioni, Estromissioni agevolate immobili società e imprese individuali 2025: pacchetto software in Cloud

    Pacchetto software, in modalità cloud, per la gestione delle assegnazioni e cessioni agevolate degli immobili di società e relativa tassazione in capo alla stessa e ai soci.
    Gestione, altresì, della estromissione agevolata degli immobili strumentali degli imprenditori individuali.

    Per maggiori informazioni vedi le descrizioni relative ai singoli prodotti che compongono il pacchetto.

    a cura di: AteneoWeb Cloud 3

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