L'articolo 217, comma 1, del Decreto "Rilancio", al fine di far fronte alla crisi economica del settore sportivo determinatasi a seguito delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha istituito il "Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale", che prevede che una quota pari allo 0,5% del totale della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere, anche in formato virtuale, effettuate in qualsiasi modo e su qualsiasi mezzo, sia on-line, sia tramite canali tradizionali, venga versata all'entrata del bilancio dello Stato e resti acquisita all'erario.
Con la Risoluzione n. 67/E del 20 ottobre 2020 l'Agenzia Entrate ha istituito, su richiesta dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Giochi, il codice tributo per consentire il versamento, tramite il modello "F24 Accise", delle suddette somme.
Si tratta del codice "5478" denominato "Riscossione entrate derivanti dal versamento dello 0,5 per cento della raccolta delle scommesse sportive, anche virtuali, per il sostegno al sistema sportivo - articolo 217, comma 2, decreto-legge n. 34 del 2020".
Contratto di concessione di uso di palestra
La gestione della palestra è prioritariamente finalizzata allo svolgimento dell'attività sportiva; compatibilmente con tale utilizzo principale, il concessionario avrà facoltà di far utilizzare l'impianto per attività non sportive.
Sono ammesse, in linea generale, le seguenti attività non sportive: incontri, convegni, mostre, concerti, attività di danza, arti marziali, esibizioni musicali.
La programmazione dell'uso dell'impianto per altre attività non sportive verrà autorizzata, di volta in volta, se compatibile con le caratteristiche della struttura.
Contratto di affitto di fondo agricolo
L’affitto agricolo è un contratto con cui il locatore si obbliga a concedere all’affittuario un’azienda o un fondo, per uso agricolo e perché ne raccolga i frutti ed i proventi, e l’affittuario si obbliga a pagargli in corrispettivo un fitto. Il fitto può consistere in denaro, in una quota dei frutti (mezzadria) o in una prestazione in natura.
Costituzione fondo patrimoniale da parte dei coniugi
Il fondo patrimoniale è disciplinato dagli artt. 167-171 del codice civile, che lo definisce come un complesso di beni determinati che realizzano un patrimonio di destinazione.
Questo istituto è stato introdotto nell’ordinamento nazionale con la riforma del diritto di famiglia del 1975, L. 151, andando a sostituire il “patrimonio familiare”, che era disciplinato dall’art. 177 del codice civile.
Esso può essere costituito da uno o da entrambe i coniugi, o da un terzo ed è destinato dal titolare a garantire e soddisfare i bisogni della famiglia.
La soddisfazione di tali bisogni avviene attraverso i frutti, che derivano dall’impiego dei beni costituiti in fondo patrimoniale.
Attraverso questo strumento giuridico i coniugi, quindi, danno vita ad un patrimonio autonomo e separato, costituito per garantire la stabilità economica della famiglia.
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