Il 6 giugno scorso il Ministro dell’economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, e la consigliera federale, Karin Keller-Sutter, hanno firmato a Roma e a Berna un Protocollo di modifica del vigente Accordo sui lavoratori frontalieri.
L'Accordo siglato fra l'Italia e la Svizzera disciplina in via definitiva il telelavoro per i frontalieri e prevede che, dal 1° gennaio 2024, questi possano svolgere l’attività presso il proprio domicilio fino al 25% delle ore lavorative senza modifiche per il loro inquadramento fiscale.
Il telelavoro, si legge nel Comunicato pubblicato sul sito del MEF, non ha ripercussioni né sullo Stato legittimato a imporre il reddito da attività lucrativa dipendente né sullo statuto di lavoratore frontaliere.
La regolamentazione d’imposizione si basa su una dichiarazione d’intenti sottoscritta dalla Svizzera e dall’Italia nel novembre del 2023.
Il Protocollo di modifica ora firmato sostituirà definitivamente la dichiarazione d’intenti, con efficacia retroattiva al 1° gennaio 2024. I punti principali della regolamentazione esistente non subiscono pertanto modifiche. Il Protocollo di modifica entrerà in vigore non appena entrambi i Paesi avranno concluso le procedure interne di approvazione.
Costituzione associazione temporanea d’impresa
L’associazione temporanea d’impresa si realizza attraverso un accordo di collaborazione tra due o più società per lo svolgimento congiunto di una determinata attività o di un affare complesso limitatamente al periodo necessario per il suo compimento.
L’associazione temporanea d’impresa può essere inquadrata nella joint venture contrattuale.
Contratto di joint venture tra studi professionali
Il contratto di joint venture si può definire nel nostro caso come un accordo in forza del quale due o più studi (o imprenditori) mettono in comune dei mezzi per collaborare e cooperare al fine di fornire una maggiore specializzazione e quindi un'assistenza al cliente più completa sotto vari aspetti (giuridico, di diritto internazionale, fiscale).
Nell'esecuzione della propria prestazione professionale, ciascuno studio conserva autonomia e individualità, così che siamo di fronte ad un contratto associativo atipico, distinto anche dal contratto di società.
Non è richiesta una forma determinata né per la costituzione dell’associazione non riconosciuta, né per i singoli contratti di adesione.
Solo quando all’atto della costituzione o della singola adesione vi siano conferimenti di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari per un tempo eccedente i nove anni o per un tempo indeterminato, è obbligatoria la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata a pena di nullità (art. 1350 c.c.).
In tutti gli altri casi si può ricorrere all’atto pubblico, alla scrittura privata o anche ad un accordo verbale, purché venga espressa da più persone l’intenzione di svolgere in modo continuativo un’attività di comune interesse e di destinare a tale scopo un’organizzazione e i mezzi patrimoniali necessari.
La costituzione può essere immediata o progressiva.
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