Ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997, il credito d'imposta ceduto da un'impresa che esegue interventi di riqualificazione edilizia di edifici condominiali a una società fornitrice di energia elettrica e/o gas naturale, può essere utilizzato in compensazione, mediante il modello F24 accise, con il debito per le accise dovute sulla produzione e la vendita di energia elettrica e gas naturale.
E' quindi consentito versare le accise utilizzando il suddetto modello, con possibilità di compensazione con crediti per altre imposte mentre non è consentito, precisano le Entrate, utilizzare le eccedenze a credito per accise per compensare i debiti per altre imposte e contributi.
Questa, in sintesi, la risposta n. 1 del 7 gennaio 2020 fornita dall'Agenzia delle Entrate, tramite la quale ha fornito chiarimenti in merito al credito d'imposta per i lavori di efficientamento energetico degli edifici condominiali.
Contratto d'affitto di azienda
L'affitto di azienda è un contratto con il quale un soggetto (locatore o concedente) consente a un terzo (affittuario) il diritto di utilizzare la propria azienda dietro il corrispettivo di un canone.
L'istituto è previsto dal codice civile all'art. 2562 che rinvia al precedente art. 2561 che disciplina l'usufrutto dell'azienda.
Pertanto sia all'affittuario che all'usufruttuario si applica la medesima disciplina. ?Il contratto di affitto può riguardare l'intera azienda, più aziende possedute dallo stesso imprenditore o un solo ramo dell'attività. Il codice prevede una serie di poteri-doveri in capo all'affittuario in maniera che questi abbia la libertà operativa per gestire l'impresa, ma nello stesso tempo tutela l'interesse del locatore affinché non sia menomata l'efficienza dell'azienda che dovrà ritornare a sua disposizione alla scadenza del contratto.
Pertanto l'affittuario:
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