L'Agenzia Entrate torna ad esprimersi in tema di Superbonus, questa volta rispondendo ad un contribuente iscritto all'AIRE, proprietario di un immobile in Italia (dove paga i tributi IMU e TARI ma dove non ha prodotto alcun reddito), che vorrebbe approvare in sede di assemblea condominiale, nel condominio dove è situato l'immobile, alcuni lavori di efficientamento energetico (coibentazione esterna, installazione caldaia condominiale a condensazione, pannelli solari e fotovoltaici) e che chiede se, per tali lavori, può accedere alle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto "Rilancio").
Con la Circolare n. 24/E del 2020 e con specifico riferimento alla possibilità di accedere al beneficio da parte di soggetti fiscalmente non residenti, l'Agenzia Entrate ha chiarito che, atteso che tra i destinatari del Superbonus sono individuate «le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni», la detrazione in argomento riguarda tutti i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato che sostengono le spese per l'esecuzione degli interventi agevolati.
La Circolare ha inoltre chiarito che, trattandosi di una detrazione dall'imposta lorda, il Superbonus non può essere utilizzato dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva, ovvero che non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l'imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta (come nel caso dei soggetti che rientrano nella cd. no tax area). Tali soggetti, tuttavia, possono optare delle modalità alternative di utilizzo, al posto dell'utilizzo diretto della detrazione.
Non è quindi precluso l'accesso al Superbonus per il contribuente residente all'estero, proprietario di un immobile in Italia all'interno di un condominio e che è titolare del relativo reddito fondiario. In mancanza di una imposta lorda sulla quale operare la detrazione del 110%, lo stesso potrà optare per la fruizione del Superbonus in una delle modalità alternative previste dall'articolo 121 del decreto Rilancio.
Concordato preventivo biennale persone fisiche 2025-2026: versione Cloud
Il DM MEF del 28 aprile 2025 ha definito la metodologia in base alla quale l’Agenzia Entrate formulerà ai contribuenti potenzialmente interessati la proposta di concordato preventivo per il biennio 2025/2026 e che non hanno quindi già un’adesione in corso per il biennio 2024/2025.
E’ già disponibile anche il software “Il tuo ISA 2025 CPB”, che consente di effettuare i calcoli e di trasmettere sia i modelli relativi agli indici sintetici di affidabilità fiscale sia l’eventuale adesione della proposta di concordato preventivo biennale.
Abbiamo quindi pubblicato la nuova applicazione cloud per valutare la convenienza a aderire al concordato preventivo biennale 2025-2026 da parte delle Persone Fisiche titolari di partita IVA individuale.
L'applicazione consente di simulare, una volta ricevuta la proposta dall’Agenzia Entrate, la convenienza di adesione, in termini di risparmio di imposte e di contributi previdenziali, in ragione delle previsioni di reddito per il prossimo biennio (2025 e 2026), anche in base a diversi scenari, per i seguenti casi:
Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2025: Superbonus
Ricorso avverso avviso di accertamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
La sospensione di cui all'art. 67. D.L.n.18/2020, pari ad 85 giorni non può essere considerata operante, come confermato dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare 20.08.2020, n. 25, secondo cui "…può ritenersi ormai superata ….” in quanto lo stesso periodo (8 marzo - 31 maggio 2020) è ora ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini di decadenza disciplinata dall'articolo 157, D.L. n. 34/2020.
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