Lunedì 2 agosto 2021

Si' al regime forfetario se il 75% del reddito è in Italia

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Con la Risposta n. 519/2021 l'Agenzia delle Entrate si esprime in tema di cause ostative all'applicazione del regime c.d. forfetario, ai sensi dell'art. 1, comma 57 della Legge n. 190/2014 e chiarisce che il contribuente che ha abbia trasferito la propria residenza dall'Italia ad uno Stato membro dell'Unione Europea e produca nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto, può applicare il regime forfetario, ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti di legge.


Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it
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    Sono fondamentali alcuni passaggi:

    • comprendere a fondo lo schema d'atto - leggere attentamente e identificare le contestazioni specifiche, gli importi richiesti, le annualità interessate e le norme violate secondo l'Agenzia delle Entrate;
    • verificare che la documentazione su cui si basa l'accertamento sia effettivamente quella in possesso dell'Agenzia e che le citazioni siano accurate;
    • raccogliere la documentazione pertinente che possa confutare le contestazioni mosse e organizzarla in modo logico e facilmente consultabile;
    • valutare i termini di presentazione (scadenze ed eventuali sospensioni dei termini);
    • e a quel punto determinare la strategia difensiva. Le contestazioni dell'Agenzia sono basate su fatti errati? Ci sono precedenti giurisprudenziali o prassi consolidate? Lo schema d'atto presenta vizi di forma (es. mancanza di motivazione, errori nell'indicazione delle norme)?

    La redazione della memoria difensiva diventa dunque il passaggio essenziale della strategia difensiva.
    Prendersi il tempo necessario e i giusti supporti per analizzare tutti questi aspetti prima di agire può fare la differenza nel risultato finale.

    a cura di: Studio Dott. Alvise Bullo

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