La legge di Bilancio 2020 ha introdotto una detrazione dall'imposta lorda pari al 90% delle spese documentate sostenute nell'anno 2020 per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B, ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (cd. bonus facciate).
Con la Risposta ad interpello n.337 del 12 maggio 2021 l'Agenzia delle Entrate ha esaminato il caso di un contribuente che chiede di poter fruire del bonus facciate per le spese di manutenzione straordinaria finalizzate al recupero dell'involucro esterno della palazzina in cui è inserito il proprio immobile, che risulta parzialmente visibile da una "via", privata ma "ad uso pubblico".
Al riguardo, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (nota RU 0348403 del 9 novembre 2020), condividendo l'interpretazione che tiene conto anche dell'orientamento della Corte di Cassazione penale espressa con la sentenza n. 2582 del 26 gennaio 2011, secondo la quale "una strada vicinale sia assimilabile ad una strada comunale, qualora ad uso pubblico, in quanto, come nel caso specifico, destinata al passaggio collettivo", ha precisato che "costituendo l'edificio un organismo edilizio prospiciente strade destinate ad uso pubblico, i lavori finalizzati al recupero dell'involucro esterno possono essere ammessi alle agevolazioni previste dalla citata normativa ed essere ammessi al bonus facciate".
L'Agenzia, pertanto, ritiene che, qualora la facciata sia effettivamente visibile dalla strada o da suolo a uso pubblico e nel rispetto di tutte le altre condizioni richieste dalla normativa, la fattispecie descritta nell'interpello rientri tra le ipotesi ammesse all'agevolazione.
Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2025: bonus mobili ed elettrodomestici
Ricorso avverso avviso di accertamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
La sospensione di cui all'art. 67. D.L.n.18/2020, pari ad 85 giorni non può essere considerata operante, come confermato dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare 20.08.2020, n. 25, secondo cui "…può ritenersi ormai superata ….” in quanto lo stesso periodo (8 marzo - 31 maggio 2020) è ora ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini di decadenza disciplinata dall'articolo 157, D.L. n. 34/2020.
Ricorso avverso cartella di pagamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
Nell’interpretazione degli enti di riscossione, dalla lettura combinata della normativa emergenziale da Covid-19, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza, l’agente avrebbe la possibilità di procedere legittimamente alla notifica dei ruoli affidati beneficiando della proroga per tutti i carichi il cui decorso dei termini ha interessato l’annualità 2020.
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