Giovedì 22 maggio 2025

Riversamento crediti per attività di ricerca e sviluppo con nuovo modello

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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In seguito alla riapertura dei termini della procedura di riversamento spontaneo dei crediti di imposta per attività di ricerca e sviluppo, prevista dall’articolo 5, commi da 7 a 12, del Dl n. 146/2021, tramite la quale possono essere regolarizzati, senza l’irrogazione delle sanzioni e l’applicazione degli interessi, gli indebiti utilizzi in compensazione degli stessi crediti, l'Agenzia delle Entrate, con Provvedimento del 19 maggio 2025, ha approvato il nuovo modello per la richiesta di accesso alla procedura, insieme alle relative istruzioni, illustrando inoltre le modalità di presentazione del modello e le modalità di riversamento.

La procedura, in particolare, riguarda i soggetti che intendono riversare il credito maturato in uno o più periodi di imposta a decorrere da quello successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019 e utilizzato indebitamente in compensazione alla data del 22 ottobre 2021, data di entrata in vigore del decreto, a causa di attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca o sviluppo in base ai criteri previsti dalla normativa, di attività non ammissibili al credito d’imposta, di errori nella quantificazione o nell’individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità, e di errori nella determinazione della media storica di riferimento.

I contribuenti che intendono avvalersi della procedura di regolarizzazione devono presentare, entro il 3 giugno 2025, il nuovo modello di domanda approvato, esclusivamente online tramite i servizi Entratel o Fisconline, direttamente o mediante intermediari incaricati, indicando anche gli estremi degli eventuali contenziosi pendenti e rinunciando ad impugnare gli atti di recupero o i provvedimenti impositivi ancora in corso di definizione.

La procedura si perfeziona con il versamento, in unica soluzione o dell’ultima rata, del credito indebitamente utilizzato. Il pagamento della prima rata o dell’unica soluzione deve avvenire entro il 3 giugno 2025.
In caso di opzione per la rateazione, è previsto il versamento di tre rate di pari importo con scadenza al 3 giugno 2025, al 16 dicembre 2025 e al 16 dicembre 2026.

Ulteriori dettagli nel Provvedimento.


Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it
DOCUMENTI E SERVIZI IN EVIDENZA:
  • Contratto di forfaiting

    Il forfaiting può essere definito come una tecnica finanziaria che permette lo smobilizzo dei crediti derivanti da operazioni di esportazione con pagamento dilazionato a medio termine.
    La sua recente origine risale agli anni sessanta, quando gli operatori della Germania occidentale trovavano conveniente smobilizzare presso istituti finanziari elvetici i propri crediti da esportazioni effettuate nei paesi del blocco sovietico, garantiti da banche di Stato.

    Attualmente il forfaiting è diffuso in tutto il mondo e il suo utilizzo risulta particolarmente utile nei casi di esportazioni in paesi in via di sviluppo, nei quali la vendita è quasi sempre condizionata alla concessione di dilazioni di pagamento a medio termine.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Cessione di credito

    La cessione di credito è un contratto in base al quale un soggetto (cedente) trasferisce ad un altro soggetto (cessionario o factor) tutti o parte dei crediti presenti e/o futuri, derivanti dalla propria attività imprenditoriale e vantati nei confronti di terzi.
    Il contratto richiede la consegna dei documenti da cui risulta il credito stesso, con l’ovvia conseguenza del passaggio al cessionario di tutti i diritti, compresi anche i privilegi, che accedono al credito stesso.
    Affinchè la cessione esplichi la sua efficacia, deve essere notificata al debitore ceduto. In seguito alla notifica i terzi creditori del cedente non avranno più titolo a valersi su un credito non più nella sfera di disponibilità dello stesso cedente, essendone stata trasferita la titolarità in capo al cessionario.

    La cessione di credito è anche conosciuta con il termine di derivazione inglese "Factoring" che non necessariamente che prevede la cessione del credito pura e semplice ma innanzi tutto la fornitura di una serie di servizi di gestione del credito da parte del factor (cessionario) tra cui: contabilizzazione, gestione e riscossione dei crediti. Insieme a questi servizi il contratto di factoring può contenere la garanzia dell'eventuale inadempimento dei debitori e la possibilità di finanziamenti al cedente sia attraverso la concessione di prestiti, sia attraverso il pagamento anticipato dei crediti ceduti. (Full Factoring).

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
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