Ai premi ricevuti da soggetti titolari di partita IVA (PMI o liberi professionisti) per effetto della sottoscrizione di un contratto di fornitura di energia elettrica e di gas naturale, che rientrano quindi nelle categorie reddituali del reddito d'impresa ovvero del reddito di lavoro autonomo, si applica la ritenuta alla fonte con l'aliquota del 25%, con facoltà di rivalsa da parte della società che promuove l'operazione a premi.
Avendo facoltà di rivalsa, il sostituto d'imposta può decidere se addebitare la ritenuta oppure sopportarne il costo. In questo caso, trova applicazione quanto stabilito all'articolo 99, comma 1, del Tuir, secondo cui «le imposte sui redditi e quelle per le quali è prevista la rivalsa, anche facoltativa, non sono ammesse in deduzione».
Nel caso di specie la ritenuta, non essendo deducibile in capo al percettore del premio, non può esserlo neanche per il soggetto che opera la ritenuta in conseguenza del fatto che lo stesso ha rinunciato alla rivalsa. Tali considerazioni trovano applicazione, sia ai fini Ires che Irap.
I chiarimenti sono stati forniti dall'Agenzia Entrate, con la risposta ad interpello n. 21 del 13 gennaio 2022.
Il forfaiting può essere definito come una tecnica finanziaria che permette lo smobilizzo dei crediti derivanti da operazioni di esportazione con pagamento dilazionato a medio termine.
La sua recente origine risale agli anni sessanta, quando gli operatori della Germania occidentale trovavano conveniente smobilizzare presso istituti finanziari elvetici i propri crediti da esportazioni effettuate nei paesi del blocco sovietico, garantiti da banche di Stato.
Attualmente il forfaiting è diffuso in tutto il mondo e il suo utilizzo risulta particolarmente utile nei casi di esportazioni in paesi in via di sviluppo, nei quali la vendita è quasi sempre condizionata alla concessione di dilazioni di pagamento a medio termine.
Contratto di cessione dei diritti al brevetto
Con il "contratto di cessione" il titolare trasferisce a titolo definitivo il proprio diritto, perdendone la proprietà a favore del cessionario, di regola dietro pagamento di un prezzo.
Generalmente si ricorre alla stipulazione di contratti di cessione di tecnologie quando non si ha interesse ad essere presenti nello specifico mercato al quale si riferisce il prodotto o procedimento inventato; mentre si ricorre alla cessione di un segno distintivo quando non si intende più utilizzarlo, solitamente a seguito dell'alienazione dell'azienda alla quale il segno si riferiva.
Non è richiesta una forma determinata né per la costituzione dell’associazione non riconosciuta, né per i singoli contratti di adesione.
Solo quando all’atto della costituzione o della singola adesione vi siano conferimenti di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari per un tempo eccedente i nove anni o per un tempo indeterminato, è obbligatoria la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata a pena di nullità (art. 1350 c.c.).
In tutti gli altri casi si può ricorrere all’atto pubblico, alla scrittura privata o anche ad un accordo verbale, purché venga espressa da più persone l’intenzione di svolgere in modo continuativo un’attività di comune interesse e di destinare a tale scopo un’organizzazione e i mezzi patrimoniali necessari.
La costituzione può essere immediata o progressiva.
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