Il 30 settembre 2021 scade il termine per chiedere il rimborso dell’IVA in uno Stato membro UE diverso da quello di stabilimento mediante la procedura basata sul “portale elettronico”.
Le informazioni che devono essere indicate nella richiesta di rimborso possono variare a seconda del Paese a cui viene inviata l’istanza e sono riassunte nell’apposita “Tabella contenente le preferenze espresse dal singolo Stato comunitario” – pdf.
Nella domanda di rimborso inviata via web, la descrizione dei beni deve essere inserita in base alla “Tabella contenente i codici da utilizzare per la descrizione dei beni acquistati” – pdf.
L’operazione di controllo e gestione delle domande, prima della trasmissione allo Stato competente per il rimborso, è effettuata dal Centro Operativo di Pescara – Via Rio Sparto, 21 – 65100 Pescara – fax:0039 0855772325- telefono: +39 085 5772369; +39 085 5772204 – email: cop.pescara.ivanonresidenti@agenziaentrate.it
Le informazioni inerenti allo stato di lavorazione delle istanze, successivamente all’invio al competente Stato comunitario, dovranno essere richieste all’amministrazione fiscale estera competente, i cui recapiti sono indicati nell’elenco delle amministrazioni fiscali estere.
Le informazioni inerenti al rifiuto dell’istanza da parte dell’amministrazione fiscale estera, vanno preliminarmente chieste ad essa e solo successivamente al Centro Operativo di Pescara.
Il forfaiting può essere definito come una tecnica finanziaria che permette lo smobilizzo dei crediti derivanti da operazioni di esportazione con pagamento dilazionato a medio termine.
La sua recente origine risale agli anni sessanta, quando gli operatori della Germania occidentale trovavano conveniente smobilizzare presso istituti finanziari elvetici i propri crediti da esportazioni effettuate nei paesi del blocco sovietico, garantiti da banche di Stato.
Attualmente il forfaiting è diffuso in tutto il mondo e il suo utilizzo risulta particolarmente utile nei casi di esportazioni in paesi in via di sviluppo, nei quali la vendita è quasi sempre condizionata alla concessione di dilazioni di pagamento a medio termine.
La Legge di bilancio 2025 prevede che le spese sostenute per le trasferte dei dipendenti (spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea) siano deducibili per l’impresa e i rimborsi non siano imponibili per il dipendente, solo se i pagamenti sono effettuati con mezzi tracciabili (bonifici, carte di credito o debito, modalità elettroniche, ecc.).
Autocertificazione di prestazione di attività di volontario D.lgs.36/2021 art.29 e s.m.
Per le attività svolte dai volontari potranno essere rimborsate e tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente:
- le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabiliti dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario;
- rimborsate le spese anche a fronte di autocertificazione, purché le stesse non superino l'importo di 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.
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