Per gli atti con firma digitale, inviati tramite PEC o attraverso il servizio telematico “Consegna documenti e istanze”, disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate, la registrazione è automatica.
Viene meno, quindi, l'obbligo di consegnare all’ufficio fiscale competente una copia cartacea o un supporto (come Cd o Dvd) contenente la stessa copia.
A chiarirlo l'Agenzia Entrate, con una notizia pubblicata sulla rivista telematica FiscoOggi.
Una volta effettuata la registrazione degli atti con firma digitale con una delle modalità sopra descritte, non sarà quindi più necessario consegnare fisicamente all’ufficio l’atto firmato digitalmente in altro modo.
Il richiedente riceverà solo riscontro dell’avvenuta registrazione dell’atto, oppure, sulla necessità di integrare la documentazione pervenuta.
Tale possibilità, precisano le Entrate, non è applicabile per i casi in cui sia già disponibile una procedura telematica per il tipo e il formato dell’atto da registrare, come ad esempio la cessione di quote di Srl.
Procuratore generale dell’impresa
A differenza dell’institore, i semplici procuratori hanno il potere di compiere gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa, ma non sono preposti ad essa. Quindi non hanno autonomia né potere direttivo, ma mansioni esclusivamente esecutive. La gestione dell’impresa è tenuta dal titolare stesso o dall’institore, i quali si servono per porre in essere gli atti già da loro deliberati dell’opera dei procuratori, sia nell’ambito dell’intera impresa, sia in un ambito circoscritto (settore di affari).
La legge estende ai procuratori unicamente le norme già esaminate sulla pubblicità della procura, delle sue limitazioni e della revoca (art. 2209 c.c.).
Contratto preliminare di locazione commerciale
Secondo l’art. 1571 c.c. la locazione è il contratto con il quale una parte (locatore) si obbliga a far godere all’altra (locatario o conduttore) una cosa mobile o immobile per un dato tempo verso un determinato corrispettivo (canone).
Se il contratto di locazione ha ad oggetto immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, viene comunemente definito “contratto di locazione commerciale” ed è disciplinato nel Capo II della L. n. 392/78, che ne regola, in particolare, la durata, la rinnovazione, il rilascio dell’immobile, l’aggiornamento del canone, l’indennità per perdita di avviamento, la sub locazione, la successione nel contratto, il diritto di prelazione e il diritto di riscatto.
Sono, inoltre, applicabili alla locazione commerciale gli artt. 7–11 della stessa L. n. 392/78 in tema di clausola di scioglimento in caso di alienazione, spese di registrazione, oneri accessori, assemblea dei condomini e deposito cauzionale.
La legislazione in tema di locazione commerciale è molto scarna ed è stata integrata da copiosa giurisprudenza di cui, nei limiti della presente opera, si riportano le massime rilevanti.
Contenzioso tributario: modello di ricorso e memorie 2025
Il pacchetto raccoglie tre strumenti operativi aggiornati al 2025, pensati per supportare i Professionisti nella redazione di atti difensivi nel contenzioso tributario, alla luce delle più recenti novità normative e giurisprudenziali.
AteneoWeb s.r.l.
AteneoWeb.com - AteneoWeb.info
Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com
C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi