Martedì 7 maggio 2024

Recupero del credito d’imposta inesistente e non spettante: sentenza CGT Liguria

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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L'inesistenza di un credito di imposta portato in compensazione non può esser desunta unicamente dalla sua mancata indicazione nel quadro RU della dichiarazione. 
Così la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria che, alla luce delle considerazioni, già espresse dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 34419 del 2023, ha accolto l'appello del contribuente ritenendo non dimostrata l’inesistenza del credito d’imposta in base alla sola circostanza che lo stesso non fosse indicato nel quadro RU. 

Posto infatti che l'inesistenza del credito debba esser agevolmente rilevabile, ha chiarito la CGT ligure, la mancata indicazione nel quadro RU rende, al più, il credito "non spettante", con la conseguente inapplicabilità del maggior termine di otto anni previsto dall' art. 27, comma 16, d.l. n. 185/2008 , per l'emissione del relativo atto di recupero.


Fonte: https://www.dgt.mef.gov.it
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  • Cessione di credito

    La cessione di credito è un contratto in base al quale un soggetto (cedente) trasferisce ad un altro soggetto (cessionario o factor) tutti o parte dei crediti presenti e/o futuri, derivanti dalla propria attività imprenditoriale e vantati nei confronti di terzi.
    Il contratto richiede la consegna dei documenti da cui risulta il credito stesso, con l’ovvia conseguenza del passaggio al cessionario di tutti i diritti, compresi anche i privilegi, che accedono al credito stesso.
    Affinchè la cessione esplichi la sua efficacia, deve essere notificata al debitore ceduto. In seguito alla notifica i terzi creditori del cedente non avranno più titolo a valersi su un credito non più nella sfera di disponibilità dello stesso cedente, essendone stata trasferita la titolarità in capo al cessionario.

    La cessione di credito è anche conosciuta con il termine di derivazione inglese "Factoring" che non necessariamente che prevede la cessione del credito pura e semplice ma innanzi tutto la fornitura di una serie di servizi di gestione del credito da parte del factor (cessionario) tra cui: contabilizzazione, gestione e riscossione dei crediti. Insieme a questi servizi il contratto di factoring può contenere la garanzia dell'eventuale inadempimento dei debitori e la possibilità di finanziamenti al cedente sia attraverso la concessione di prestiti, sia attraverso il pagamento anticipato dei crediti ceduti. (Full Factoring).

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