Rientrano nel regime di non imponibilità Iva la progettazione e lo sviluppo di componenti ceramici di una "navicella spaziale", con la realizzazione dei relativi prototipi necessari per il test di prova, eseguite da una società nei confronti della committente a seguito di un contratto di appalto.
Queste prestazioni sono assimilabili alle cessioni alle esportazioni aventi ad oggetto gli "aeromobili, compresi i satelliti, ad organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica".
Nella categoria degli "aeromobili" e dei "satelliti", infatti, può essere ricompresa anche la "navicella spaziale", in quanto trattasi di un bene simile per funzione e destinazione. La navicella spaziale, al pari del satellite, è infatti destinata ad andare in orbita per precise funzioni scientifiche.
Questi i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 61 del 19 febbraio 2020.
Contratto di joint venture tra studi professionali
Il contratto di joint venture si può definire nel nostro caso come un accordo in forza del quale due o più studi (o imprenditori) mettono in comune dei mezzi per collaborare e cooperare al fine di fornire una maggiore specializzazione e quindi un'assistenza al cliente più completa sotto vari aspetti (giuridico, di diritto internazionale, fiscale).
Nell'esecuzione della propria prestazione professionale, ciascuno studio conserva autonomia e individualità, così che siamo di fronte ad un contratto associativo atipico, distinto anche dal contratto di società.
Con il contratto estimatorio (art. 1556 c.c.) una parte consegna una o più cose mobili all'altra e questa si obbliga a pagare il prezzo, salvo che restituisca le cose nel termine stabilito. Il contratto estimatorio è molto utilizzato dai commercianti che, non conoscendo in anticipo quale sarà l'interesse dei consumatori per un determinato bene, possono in tal modo restituire al fornitore la merce rimasta invenduta senza pagarne il relativo prezzo.
La diffida ad adempiere è una dichiarazione scritta con cui si intima al gestore o venditore il rispetto del contratto entro un congruo termine (non inferiore a 15 giorni), con espressa avvertenza che in caso contrario il contratto si intenderà senz'altro risolto.
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