Approvato dal Consiglio dei Ministri un pacchetto di misure in favore delle imprese agricole, della pesca, dell’acquacoltura e delle imprese di interesse strategico nazionale (il c.d. Decreto Agricoltura).
Il provvedimento, approvato dal CdM nella seduta n. 80 del 6 maggio, prevede interventi volti a sostenere il lavoro in agricoltura, contrastare le pratiche sleali, arrestare la diffusione della peste suina africana e la brucellosi, contenere la diffusione e la proliferazione delle specie alloctone come il granchio blu, razionalizzare la spesa, migliorare l’efficienza del Sistema informatico agricolo nazionale (SIAN) e rafforzare i controlli nei settori agroalimentare e faunistico-venatorio.
Nel decreto cono confluite anche misure per contrastare la scarsità d’acqua e potenziare le infrastrutture idriche e per assicurare la continuità produttiva del complesso aziendale dell’ex ILVA.
"Semplificazione, più controlli, più risorse per affrontare le emergenze, regole certe a difesa degli agricoltori, bio regolatori della nostra Nazione e delle nostre produzioni di eccellenza. Si tratta di un decreto straordinario che dimostra la grande sintonia di azione del Governo Meloni. Tra le varie misure siamo intervenuti sul sostegno al credito delle aziende, sulla moratoria sui mutui, abbiamo stanziato finanziamenti aggiuntivi per le produzioni di kiwi, ristori ai danni da peronospora e misure per affrontare e prevenire la Peste Suina e l'emergenza provocata dal Granchio Blu. Abbiamo, inoltre, voluto regolamentare l'utilizzo dei pannelli fotovoltaici, perché crediamo che la terra serva a produrre e la produzione energetica deve essere compatibile con quella agricola", ha dichiarato il Ministro Lollobrigida, nel corso della conferenza stampa a Palazzo Chigi.
Nel Comunicato Stampa del Governo tutte le misure approvate.
Non è richiesta una forma determinata né per la costituzione dell’associazione non riconosciuta, né per i singoli contratti di adesione.
Solo quando all’atto della costituzione o della singola adesione vi siano conferimenti di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari per un tempo eccedente i nove anni o per un tempo indeterminato, è obbligatoria la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata a pena di nullità (art. 1350 c.c.).
In tutti gli altri casi si può ricorrere all’atto pubblico, alla scrittura privata o anche ad un accordo verbale, purché venga espressa da più persone l’intenzione di svolgere in modo continuativo un’attività di comune interesse e di destinare a tale scopo un’organizzazione e i mezzi patrimoniali necessari.
La costituzione può essere immediata o progressiva.
Con il contratto estimatorio (art. 1556 c.c.) una parte consegna una o più cose mobili all'altra e questa si obbliga a pagare il prezzo, salvo che restituisca le cose nel termine stabilito. Il contratto estimatorio è molto utilizzato dai commercianti che, non conoscendo in anticipo quale sarà l'interesse dei consumatori per un determinato bene, possono in tal modo restituire al fornitore la merce rimasta invenduta senza pagarne il relativo prezzo.
Contratto di cessione dei diritti al brevetto
Con il "contratto di cessione" il titolare trasferisce a titolo definitivo il proprio diritto, perdendone la proprietà a favore del cessionario, di regola dietro pagamento di un prezzo.
Generalmente si ricorre alla stipulazione di contratti di cessione di tecnologie quando non si ha interesse ad essere presenti nello specifico mercato al quale si riferisce il prodotto o procedimento inventato; mentre si ricorre alla cessione di un segno distintivo quando non si intende più utilizzarlo, solitamente a seguito dell'alienazione dell'azienda alla quale il segno si riferiva.
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